Art. 31. Principi di consolidamento 1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. 2. Sono invece eliminati: a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste; b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento; c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime; d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi. 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati. 4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della societa' che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo e' iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per azioni o quote proprie". 5. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie devono essere eliminati. (VII Direttiva, articoli 18, 19, 22 e 26).