(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al  riposo  ed
al tempo libero, di dedicarsi al  gioco  e  ad  attivita'  ricreative
proprie della  sua  eta'  e  di  partecipare  liberamente  alla  vita
culturale ed artistica. 
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del  fanciullo
di  partecipare  pienamente  alla  vita  culturale  ed  artistica  ed
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attivita' ricreative,  artistiche  e
culturali.