ART. 31. Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indi- cate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprieta' dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento e' effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attivita' produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato. 4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Note all'art. 31: - Il testo dell'art. 9 della gia' citata legge n. 183/1989 (si veda in nota all'art. 3) cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253 e' il seguente: "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricolturae delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno. 4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'art. 2; b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5; c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca. 5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali. 6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati. 7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tenici nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo fore- stale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. 8. Il Consiglio dei direttori: a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonche' dagli altri organismi indicati al precedente comma 7; b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando: a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio; b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali; c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere; d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli; e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico. 10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici. 11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e merceografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 12. Con la procedura e la modalita' di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio". - La legge n. 124/1985 reca: "Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". - Il testo dell'art. 68 gia' citato del D.P.R. n. 616/1977 (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 68 (Aziende di Stato per le foreste demaniali). - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa. Dal trasferimento possono essere altresi' esclusi, ove non destinabili ad attivita' di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, pre- via identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, puo' avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni". - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 349/1986 si veda in nota all'art. 6.