Art. 31.
     (Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
  1.  Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento e' dovuto solo
per i danni alla persona. Nell'ipotesi di  cui  alla  lettera  b)  il
risarcimento  e'  dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni
alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in  lire  di
500  unita'  di  conto  europee  di cui all'articolo 3 della legge 22
ottobre 1986, n. 742,  e  per  la  parte  eccedente  tale  ammontare.
Nell'ipotesi  di  cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i
danni alla persona nonche' per i danni alle cose".
 
          Nota all'art. 31:
            - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del
          3 gennaio 1970. L'art. 19 recitava:
            "Art.  19.  -  E'  costituito presso l'Istituto nazionale
          delle assicurazioni un "Fondo di garanzia  per  le  vittime
          della  strada", per il risarcimento dei danni causati dalla
          circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a  norma
          della  presente  legge  vi  e' obbligo di assicurazione nei
          casi in cui:
            a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo  o  natante
          non identificato;
            b)   il   veicolo   o  natante  non  risulti  coperto  da
          assicurazione;
            c) il veicolo o natante risulti assicurato,  con  polizza
          facente  parte del portafoglio italiano, presso una impresa
          la quale al momento del sinistro,  si  trovi  in  stato  di
          liquidazione coatta, o vi venga posta successivamente.
            Nelle   ipotesi   di   cui  alle  lettere  a)  e  b),  il
          risarcimento e' dovuto solo per i danni alle persone. Nelle
          ipotesi di cui alla lettera c) e'  dovuto  il  risarcimento
          per  i  danni alle persone nonche' per i danni alle cose il
          cui ammontare sia superiore a L.   100.000 e per  la  parte
          eccedente tale ammontare.
            La  liquidazione  dei  danni  e'  effettuata dall'impresa
          designata a norma del successivo art. 20 per il  territorio
          in cui il sinistro e' avvenuto.
            L'eventuale  azione  per  il  risarcimento del danno deve
          essere esercitata nei confronti della stessa impresa.
            L'Istituto  nazionale   delle   assicurazioni,   gestione
          autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
          strada", puo' intervenire nel processo, anche in  grado  di
          appello".
            -  La  legge 22 ottobre 1986, n. 742, e' stata pubblicata
          nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  258 del 7 novembre 1986. L'art. 3
          recita:
            "Art. 3 (Definizione dell'unita' di conto europea,  della
          congruenza,   della   localizzazione  di  attivita'  e  del
          capitale sotto rischio). - 1. Agli effetti  della  presente
          legge si intende per:
            a)  'unita'  di  conto  europea  (ECU)'  quella  definita
          all'art. 10 del regolamento  finanziario  del  21  dicembre
          1977  applicabile  al  bilancio  generale  delle  Comunita'
          europee;
            b)  'conguenza'   la   rappresentazione   degli   impegni
          esigibili  in  una  valuta,  con  corrispondenti  attivita'
          rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;
            c) 'localizzazione' delle  attivita'  in  un  determinato
          Stato  la  presenza  di  attivita' mobiliari ed immobiliari
          all'interno del territorio di tale Stato.  I  crediti  sono
          considerati  come  localizzati  nello  Stato  nel quale gli
          stessi sono esigibili;
            d) 'capitale sotto rischio' il capitale uguale alla somma
          che deve essere versata ai beneficiari  in  caso  di  morte
          dell'assicurato,  diminuito  della  riserva  matematica del
          rischio principale".