Art. 31.
 
                Mutua assistenza per recupero crediti
  1.  Il  primo  comma dell'articolo 346-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni (a), e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli
articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi:
    a) alle restituzioni, agli interventi ed alle  altre  misure  che
fanno  parte  del  sistema  di finanziamento integrale e parziale del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di  garanzia,  ivi  compresi
gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;
    b)  ai  prelievi  agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a),
della  decisione  70/243/CECA,  CEE,  EURATOM  e  dell'articolo  128,
lettera a), dell'atto di adesione;
    c)  ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della
decisione richiamata dalla precedente lettera  e  dell'articolo  128,
lettera b), dell'atto di adesione;
    d)   ai  diritti  di  accisa  che  gravano  sugli  oli  minerali,
sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;
    e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei  crediti
sopraindicati.".
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   (a)  L'art. 346-quater del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia doganale, approvato con D.P.R. 23  gennaio  1973,  n.
43,  aggiunto dal D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35, cosi' come modificato
dal presente articolo, e' cosi' formulato:
   "Art. 346-quater (Crediti ammessi alla  mutua  assistenza).  -  Le
disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti
relativi:
   a)  alle  restituzioni,  agli  interventi ed alle altre misure che
fanno parte del sistema di finanziamento  integrale  e  parziale  del
Fondo  europeo  agricolo  di orientamento e di garanzia, ivi compresi
gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;
   b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2,  lettera  a)  della
decisione  70/243/CECA,  CEE,  EURATOM  e  dell'art.  128, lettera a)
dell'atto di adesione;
   c) ai dazi doganali, ai  sensi  dell'art.  2,  lettera  b),  della
decisione  richiamata  dalla  precedente  lettera  e  dell'art.  128,
lettera b), dell'atto di adesione;
   d)  ai  diritti  di  accisa  che  gravano  sugli   oli   minerali,
sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;
   e)  alle  spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti
sopraindicati.
   I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello
Stato membro al quale viene rivolta  la  domanda  di  assistenza.  La
prescrizione  dei  crediti  stessi  e'  regolata  dalle  disposizioni
vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione
e della interruzione della  prescrizione,  gli  effetti  di  ricupero
eseguiti  nello  Stato  al  quale  e'  stata  rivolta  la  domanda di
assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il  credito  e'
sorto.
   E' fatta salva l'assistenza piu' ampia che puo' essere accordata o
richiesta  a taluni Stati membri delle Comunita' europee in virtu' di
particolari accordi o convenzioni".