Art. 31. Indennita' degli amministratori locali 1. Sino alla approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816: a) i limiti delle indennita' mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 816 del 1985, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppiati, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennita'; b) le indennita' di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816 del 1985 possono essere aumentate fino al 50 per cento. 2. All'eventuale maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilita' di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonche' in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale.
Nota all'art. 31: - La legge n. 816/1985 reca: "Aspettative, permessi ed indennita' degli amministratori locali".