Art. 31.
  1. L'articolo 64 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 64 (Rilevazione dei costi). - 1. Le amministrazioni pubbliche
individuano i singoli  programmi  di  attivita'  e  trasmettono  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della
programmazione  economica   tutti   gli   elementi   necessari   alla
rilevazione ed al controllo dei costi.
   2.  Ferme  restando  le  attuali procedure di evidenziazione della
spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al
fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe  intese
con  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica,  definisce  procedure  interne  e   tecniche   di
rilevazione  e  provvede,  in  coerenza  con  le  funzioni  di  spesa
riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione  dei
programmi,  ad  un'articolazione  dei  bilanci  pubblici  a carattere
sperimentale.
   3. Per la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso  i  soggetti
pubblici  diversi  dalle  amministrazioni  sottoposte  alla vigilanza
ministeriale,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento".