Art. 31. 
                           E l e z i o n i 
  1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli  alunni  nei
consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo  per
ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente  tutti
gli elettori. Ciascun elettore puo' votare la  meta'  dei  membri  da
eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno. 
  2. Le elezioni dei  rappresentanti  da  eleggere  nei  consigli  di
circolo o di istituto,  nei  consigli  scolastici  distrettuali,  nei
consigli scolastici  provinciali  e  nel  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione hanno luogo con il  sistema  proporzionale  sulla
base di liste di candidati per ciascuna componente. 
  3. Le liste  dei  candidati,  che  sono  contrassegnate  da  numero
progressivo riflettente l'ordine  di  presentazione,  possono  essere
presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e  da  un
decimo degli elettori  ove  questi  non  siano  superiori  a  100  ma
superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100. 
  4. Le liste dei candidati docenti concorrenti alla  formazione  del
consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da  almeno
40 elettori. 
  5. Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione  del
consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da  almeno
200 elettori. 
  6. Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione  di  piu'  di
una lista; nessun candidato puo' essere incluso  in  piu'  liste  per
elezioni dello stesso livello ne puo' presentarne alcuna. 
  7. Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati  sino  al
doppio  del  numero  dei  rappresentanti  da  eleggere  per  ciascuna
categoria. 
  8. Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di  preferenza  per
un solo candidato quando  il  numero  di  seggi  da  attribuire  alla
categoria sia non superiore a tre; puo' esprimere  non  piu'  di  due
preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore
a cinque; negli altri casi  puo'  esprimere  un  numero  di  voti  di
preferenza  non  superiori  a  un  terzo  del  numero  dei  seggi  da
attribuire. 
  9. Il voto e' personale, libero e segreto.