(Convenzione - art. 31)
    


                       Articolo 31
         Comportamento in caso di incidente
1.      Senza  pregiudizio  delle  disposizioni delle legislazioni
nazionali per quanto riguarda l'obbligo di soccorrere i feriti,  ogni
conducente,  o  ogni  altro  utente  della  strada,  implicato  in un
incidente della circolazione, deve:
a)      arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore
pericolo per la circolazione;
b)    sforzarsi di salvaguardare la sicurezza  della  circolazione
nel  luogo  dell'incidente  e  se  una  persona  e'  stata  uccisa  o
gravemente ferita nell'incidente, evitare, purche' cio' non  ostacoli
la  sicurezza  della circolazione, che siano modificate le condizioni
del luogo e che scompaiano le tracce che  possono  essere  utili  per
stabilire le responsabilita';
c)      se altre persone implicate nell'incidente glielo chiedono,
comunicare la propria identita';
d)    se una persona e'  stata  ferita  o  uccisa  nell'incidente,
avvertire  la  polizia  e  restare o tornare sul luogo dell'incidente
fino all'arrivo di questa, a meno  che  egli  sia  stato  autorizzato
dalla  polizia a lasciare il luogo o a meno che debba recare soccorso
ai feriti o essere egli stesso curato;
2.    Le Parti contraenti o le  loro  parti  costitutive  possono,
nella   loro   legislazione   nazionale,  astenersi  dall'imporre  la
prescrizione prevista al comma  d)  del  paragrafo  1)  del  presente
articolo  quando  nessuna  ferita  grave e' stata provocata e nessuna
delle persone implicate nell'incidente  esige  che  sia  avvisata  la
polizia.