Articolo 31 Comportamento in caso di incidente 1. Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per quanto riguarda l'obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione, deve: a) arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore pericolo per la circolazione; b) sforzarsi di salvaguardare la sicurezza della circolazione nel luogo dell'incidente e se una persona e' stata uccisa o gravemente ferita nell'incidente, evitare, purche' cio' non ostacoli la sicurezza della circolazione, che siano modificate le condizioni del luogo e che scompaiano le tracce che possono essere utili per stabilire le responsabilita'; c) se altre persone implicate nell'incidente glielo chiedono, comunicare la propria identita'; d) se una persona e' stata ferita o uccisa nell'incidente, avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell'incidente fino all'arrivo di questa, a meno che egli sia stato autorizzato dalla polizia a lasciare il luogo o a meno che debba recare soccorso ai feriti o essere egli stesso curato; 2. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro legislazione nazionale, astenersi dall'imporre la prescrizione prevista al comma d) del paragrafo 1) del presente articolo quando nessuna ferita grave e' stata provocata e nessuna delle persone implicate nell'incidente esige che sia avvisata la polizia.