Art. 31.
                    Impianti telefonici pubblici
 1. Al fine di consentire l'uso di impianti  telefonici  pubblici  da
parte  anche  di  persone  con ridotte o impedite capacita' motorie o
sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
  a)  nei  posti  telefonici  pubblici  ubicati  nei  capoluoghi   di
provincia,  deve essere installato in posizione accessibile almeno un
apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m  dal  pavimento  e
convenientemente  isolato  sotto  il  profilo  acustico. Negli uffici
anzidetti, con un numero di cabine non  inferiori  a  10,  una  delle
cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
   1)  il  dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale
cabina telefonica e il pavimento esterno non deve  essere  superiorea
cm  2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85
m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza  minima
di  0,90 m dal pavimento; sulla parete ove e' applicato l'apparecchio
deve prevedersi un sedile ribaltabile a  scomparsa  avente  piano  di
appoggio  ad  una  altezza  di  0,45 m; la mensola porta elenchi deve
essere  posta  ad  una   altezza   di   0,80   m;   eventuali   altre
caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni;
  b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente
in  un  quinquennio,  deve  essere  posto a disposizione dell'utenza,
preferibilmente nella sede  del  locale  posto  telefonico  pubblico,
almeno  un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera
a);
  c) il 5 per cento delle  cabine  di  nuova  installazione  poste  a
disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui
alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione
del  pubblico  deve  essere  installato ad un'altezza non superiore a
0,90 m. I  predetti  impianti  sono  dislocati  secondo  le  esigenze
prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni inte-ressati.