Art. 31
           (Attribuzione delle concessioni di stoccaggio)
   1.  Le concessioni di stoccaggio sono attribuite con provvedimento
del  Ministero  sulle  aree in cui alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  le  attivita'  di  stoccaggio  sono gia' in atto o
qualora  ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 26
settembre 1974, n.170.
   2.  Le  domande  devono  essere  presentate  contestualmente  alle
domande di concessione di coltivazione di cui all'articolo 29.