Art. 31 (Attribuzione delle concessioni di stoccaggio) 1. Le concessioni di stoccaggio sono attribuite con provvedimento del Ministero sulle aree in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' di stoccaggio sono gia' in atto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 settembre 1974, n.170. 2. Le domande devono essere presentate contestualmente alle domande di concessione di coltivazione di cui all'articolo 29.