Art. 31. Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997 Limite minimo delle entrate 1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000. Incompatibilita' 2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;". Componenti di Commissioni tributarie 3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: ", anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono soppresse. Decorrenza 4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1 aprile 1998.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1, e 43, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, riguardante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificati dalla presente legge: "Art. 8 (Incompatibilita'). - 1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipedenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146; g) i prefetti; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione. (Omissis)". "Art. 43 ( Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali ). - (Omissis). 4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado gia' aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianita' di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale. (Omissis)".