Art. 31.
 Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997
                     Limite minimo delle entrate
  1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione
finanziaria sono  assicurate nel complesso maggiori  entrate nette in
misura non  inferiore a lire 2.500  miliardi per l'anno 1998,  a lire
2.900 miliardi  per l'anno 1999  e a  lire 3.350 miliardi  per l'anno
2000.
                          Incompatibilita'
  2. All'articolo  8, comma  1, del  decreto legislativo  31 dicembre
1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
  "i)  coloro  che  esercitano   in  qualsiasi  forma  la  consulenza
tributaria ovvero  l'assistenza o la rappresentanza  dei contribuenti
nei rapporti  con l'amministrazione finanziaria o  nelle controversie
di carattere tributario;".
                Componenti di Commissioni tributarie
  3.  Nell'articolo   43,  comma   4,  primo  periodo,   del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992, n. 545, le parole: ",  anche in deroga
all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono soppresse.
                             Decorrenza
  4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1 aprile 1998.
 
           Note all'art. 31:
            -  Si riporta il  testo degli articoli 8, comma 1,  e 43,
          del D.lgs.   31   dicembre 1992,    n.    545,  riguardante
          l'ordinamento  degli    organi  speciali di   giurisdizione
          tributaria   ed   organizzazione       degli   uffici    di
          collaborazione  in    attuazione della   delega al  Governo
          contenuta nell'art. 30  della legge 30   dicembre 1991,  n.
          413,  come modificati dalla presente legge:
            "Art.    8  (Incompatibilita').  - 1. Non possono  essere
          componenti   delle   commissioni     tributarie,    finche'
          permangono    in  attivita' di   servizio o  nell'esercizio
          delle rispettive  funzioni o attivita' professionali:
            a) i membri del Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento
          europeo;
            b)       i    consiglieri     regionali,     provinciali,
          comunali     e circoscrizionali  e gli   amministratori  di
          altri enti  che applicano tributi  o  hanno  partecipazione
          al  gettito   dei  tributi  indicati nell'art. 2 del D.lgs.
          31 dicembre    1992,  n.  546,  nonche'  coloro  che,  come
          dipedenti  di  detti  enti    o  come  componenti di organi
          collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
            c)  i  dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria  che
          prestano  servizio   presso gli   uffici   del Dipartimento
          delle  entrate e  del Dipartimento del territorio;
               d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
            e)  i  soci,  gli  amministratori e  i  dipendenti  delle
          societa' concessionarie del  servizio di riscossione  delle
          imposte o preposte alla  gestione  dell'anagrafe tributaria
          e    di   ogni altro   servizio tecnico del Ministero delle
          finanze;
            f) gli  ispettori tributari di  cui alla  legge 24 aprile
          1980, n.  146;
               g) i prefetti;
            h) coloro che ricoprono incarichi direttivi  o  esecutivi
          nei partiti politici;
            i)   coloro    che  esercitano  in  qualsiasi   forma  la
          consulenza   tributaria   ovvero      l'assistenza   o   la
          rappresentanza      dei  contribuenti  nei  rapporti    con
          l'amministrazione finanziaria  o    nelle  controversie  di
          carattere tributario;
            l)  gli   appartenenti alle Forze  armate ed i funzionari
          civili dei Corpi di polizia;
            m) coloro che sono coniugi  o  parenti  fino  al  secondo
          grado  o  affini in primo grado di coloro che sono iscritti
          negli albi professionali o negli elenchi    di  cui    alla
          lettera  i)  nella sede  della commissione tributaria o che
          comunque esercitano dinanzi  alla  stessa  abitualmente  la
          loro professione.
           (Omissis)".
              "Art.    43  (    Nomina  dei  primi   componenti nelle
          commissioni
           tributarie regionali e provinciali ). - (Omissis).
            4. I  componenti delle  commissioni di primo   e  secondo
          grado  gia'  aventi  sede  nella  regione    sono  nominati
          componenti  nelle  commissioni  tributarie  rispettivamente
          provinciali  e  regionali   costituite nella stessa regione
          con conferma del grado, della funzione  e  dell'incarico  e
          con  precedenza  su  ogni altro richiedente collocato negli
          elenchi di cui   al  comma    3,    salva  la    precedenza
          eventualmente  spettante  nei gradi, nelle funzioni e negli
          incarichi al presidente, ai presidenti di sezione    ed  ai
          componenti  della  commissione   tributaria centrale; dette
          precedenze vanno determinate in base ai  punteggi  previsti
          nelle  tabelle  E    ed  F. I   componenti le   commissioni
          tributarie di   primo e secondo grado,    in  possesso  del
          diploma  di laurea   in giurisprudenza ovvero in economia e
          commercio,  con un'anzianita' di servizio, senza  demerito,
          di almeno dieci anni per  il primo grado e di quindici anni
          per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei
          criteri  e  dei  punteggi di cui alla tabella F, nei limiti
          dei  posti  disponibili,  rispettivamente    vicepresidenti
          della    commissione    provinciale  e vicepresidenti della
          commissione regionale.
           (Omissis)".