Art. 31. (a)
Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e  determinazione  delle
piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto.
 1.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente   decreto,   le
amministrazioni pubbliche procedono:
  a)   alla   rilevazione   di   tutto   il  personale  distinto  per
circoscrizione provinciale  e  per  sedi  di  servizio,  nonche'  per
qualifiche  e  specifiche professionalita', evidenziando le posizioni
di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di  ruolo,  fuori  ruolo,
comando,  distacco  e  con  contratto  a  tempo determinato e a tempo
parziale;
  b) alla formulazione di una proposta di  ridefinizione  dei  propri
uffici  e  delle  piante  organiche  in  relazione  ai criteri di cui
all'articolo 5 (b), ai carichi di lavoro, nonche'  alla  esigenza  di
integrazione  per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando
le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di
conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici  dirigenziali,
e,   in   conseguenza,   delle   dotazioni  organiche  del  personale
dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento,  riservando
un  contingente  di  dirigenti  per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera b) (c);
 c) alla revisione delle tabelle annesse al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  31 maggio 1974, n. 420 (d), al fine di realizzare,
anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo  I
del  presente  decreto ed in particolare negli articoli 4 (e), 5 e 7,
una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie
qualifiche per ogni singola unita'  scolastica,  nel  limite  massimo
della  consistenza  numerica  complessiva  delle  unita' di personale
previste nelle predette tabelle.
 2. Sulla base di criteri definiti, previo  eventuale  esame  con  le
confederazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, di  cui  all'articolo  45,  comma  8  (f),  e  secondo  le
modalita'  di  cui  all'articolo 10 (g), le amministrazioni pubbliche
determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantita' totale
di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi
tre anni, ai tempi standard di  esecuzione  delle  attivita'  e,  ove
rilevi,  al  grado  di  copertura del servizio reso, in rapporto alla
domanda  espressa  e  potenziale.  Le  amministrazioni  informano  le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, di cui all'articolo 45, comma 8,  sulla  applicazione  dei
criteri di determinazione dei carichi di lavoro.
 3.  Le  rilevazioni  e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse,
anche separatamente, alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.
 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e
nei  limiti previsti dall'articolo 6 (h), quanto alle amministrazioni
statali,  comprese  le  aziende  e  le   amministrazioni   anche   ad
ordinamento  autonomo,  e  con i provvedimenti e nei termini previsti
dai  rispettivi  ordinamenti  quanto   alle   altre   amministrazioni
pubbliche.
 5.  In  caso  di  inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa diffida, assume in via  sostitutiva  le  iniziative  e  adotta
direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
 6.   Non   sono   consentite   assunzioni  di  personale  presso  le
amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state  approvate  le
proposte  di  cui  al  comma  1. Per il 1993 si applica l'articolo 7,
comma 8, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (i), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste
di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui  al  comma
1,  lettera a).   Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo
36 della  legge  20  marzo  1975,  n.  70  (l),  e  dall'articolo  23
dell'accordo  sindacale  reso  esecutivo  dal  decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (m).
 6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1,  lettera
c),  e'  consentita  l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di
personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  della  scuola  in
mansioni  corrispondenti  alla  qualifica  di appartenenza; le stesse
utilizzazioni possono essere disposte  dai  provveditori  agli  studi
fino  al  limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici
scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti  previo  esame
con  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma
dell'articolo 10 (g) e, comunque, con precedenza nei confronti di chi
ne fa richiesta.
  (a) I riferimenti agli articoli del decreto legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29, devono intendersi compiuti alle disposizioni del testo
del decreto come vigente prima dell'entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi  4  novembre  1997,  n.  396,  recante: "Modificazioni al
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   in   materia   di
contrattazione  collettiva  e  di  rappresentativita'  sindacale  nel
settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e  6,
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59." e 31 marzo 1998, n. 80, come
indicato nelle rispettive note.
  (b) Per il testo dell'art. 5, come vigente  prima  dell'entrata  in
vigore  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota
(a) all'art. 5.
  (c) Per il testo dell'art. 17, come vigente prima  dell'entrata  in
vigore  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota
(a) all'art. 17.
  (d) Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio  1974,  n.
420, reca: "Norme sullo stato giuridico del personale non  insegnante
statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche".
  (e)  Per  il  testo dell'art. 4, come vigente prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la  nota
(a) all'art. 4.
  (f)  L'art.  45,  come  vigente  prima  dell'entrata  in vigore del
decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e' rubricato: "Contratti
collettivi".  Si riporta il testo del relativo comma 8:
  "I  contratti  collettivi  decentrati  sono stipulati, per la parte
pubblica, da una delegazione composta  dal  titolare  del  potere  di
rappresentanza  delle  singole  amministrazioni o da un suo delegato,
che la presiede, e da rappresentanti degli uffici interessati, e, per
la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo  modalita'
definite  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  e nell'ambito
della provincia autonoma di Bolzano e  della  regione  Valle  d'Aosta
anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano  provinciale  e regionale rispettivamente ai sensi dell'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.  58, e
del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430".
  (g) Per il testo dell'art. 10, come vigente prima  dell'entrata  in
vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nota (a)
all'art. 10.
  (h)  Per  il  testo dell'art. 6, come vigente prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nota (a)
all'art. 6.
  (i) Il decreto legge 19  settembre  1992,  n.  384,  reca:  "Misure
urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego,
nonche' disposizioni fiscali.". Si trascrive il  testo  del  relativo
art. 7, comma 8:
  "8.  Le  amministrazioni  pubbliche  che  abbiano  provveduto  alla
ridefinizione delle  piante  organiche  possono  indire  concorsi  di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art.  28  della  legge  23  luglio 1991, n. 223. In ogni caso per
l'anno 1993, i trasferimenti  e  le  assunzioni  di  personale  nelle
amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di quelle consentite da
specifiche norme legislative, avvengono secondo  le  disposizioni  di
cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Tale  disciplina  si  applica  anche  agli  enti  di  cui  al comma 2
dell'art. 1, della legge 29 dicembre  1988,  n.  554.  I  riferimenti
temporali  gia'  prorogati  dall'art.  5,  comma  2,  della  legge 30
dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno".
  (l) La  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  reca:  "Disposizioni  sul
riordinamento  degli  enti  pubblici  e  del  rapporto  di lavoro del
personale dipendente.".  Si riporta il testo del relativo art. 36:
  "Art. 36 (Personale a contratto  degli  enti  di  ricerca).  -  Per
particolari   esigenze   della   ricerca  scientifica,  il  Consiglio
nazionale  delle  ricerche,  il  Comitato  nazionale  per   l'energia
nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di
fisica  nucleare  hanno  facolta'  di  assumere  personale di ricerca
avanzata anche di cittadinanza  straniera, con contratto a termine di
durata non superiore a cinque anni.
  In relazione a singoli programmi di ricerca e per  l'intera  durata
del  programma e' consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche
di  personale  di  ricerca   e   di   personale   tecnico   altamente
specializzato.
  Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, e' inquadrato nei
ruoli organici, purche' in possesso alla data dell'inquadramento  dei
prescritti  titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo
preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente e'
valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
  Il  personale  predetto  che  pur  dichiarato  meritevole non trovi
sistemazione in ruolo per mancanza di posti e trattenuto in  servizio
a   tempo   indeterminato  e  con  il  trattamento  previsto  per  la
corrispodente qualifica di ruolo.  Il servizio precedente e' valutato
ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
  Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo  luogotenenziale  1
marzo  1945,  n.  82,  e  l'art.  14 della legge 15 dicembre 1971, n.
1240".
  (m) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171, reca:  "Recepimento  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina
prevista  dall'accordo  per  il  triennio  1988-1990  concernente  il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168." Si trascrive il
testo del relativo art. 23:
  "Art. 23  (Contratti  a  termine).  -  1.  Per  lo  svolgimento  di
programmi  di  ricerca  e  per la gestione di infrastrutture tecniche
complesse gli enti ed istituzioni di cui all'art. 9  della  legge  n.
168/1989,  potranno  procedere ad assunzioni, con contratto a termine
della durata massima di cinque anni, di personale  di  ricerca  e  di
personale   tecnico  di  elevato  livello  ed  esperienza,  anche  di
cittadinanza straniera.
  2. In relazione a singoli programmi e  per  l'intera  durata  degli
stessi,  e  comunque  per  un periodo non superiore a cinque anni, e'
consentita altresi' l'assunzione a contratto di personale in possesso
di specifici requisiti o che risulti idoneo  a  seguito  di  apposite
selezioni,   da  adibire  ai  programmi,  con  trattamento  economico
rapportato a corrispondenti professionalita' dell'ente o istituzione.
  3. La realizzazione del programma o la scadenza  del  contratto  o,
comunque,  il  compimento  del  quinquennio  comportano  a  tutti gli
effetti la risoluzione del  rapporto  di  lavoro;  e'  abrogata  ogni
contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali.
  4.  La  spesa  per  il  personale di cui ai commi precedenti dovra'
essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi,  salvo
specifiche  e  consentite  previsioni  di  bilancio,  il ricorso alla
dotazione ordinaria dell'ente  e  non  potra'  superare  il  50%  dei
finanziamenti stessi.
  5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti
commi  non  potra'  superare  in  ogni  caso  il  10% della dotazione
organica complessiva dell'ente.
  6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e  l'O.G.S.
si  cumula con quello gia' consentito dalle preesistenti disposizioni
legislative che continua a risultare a carico del bilancio  ordinario
di  ciascun  ente e per il quale si applica la normativa prevista dal
presente articolo".