Art. 31 
                        Promotori finanziari 
 
  1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si  avvalgono  di
promotori finanziari. 
  2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in  qualita'  di
dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta
fuori  sede.  L'attivita'  di   promotore   finanziario   e'   svolta
esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. 
  3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'  responsabile
in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche
se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata  in  sede
penale. 
  4. E'  istituito  presso  la  CONSOB  l'albo  unico  nazionale  dei
promotori  finanziari.  Per  la  tenuta  dell'albo,  la  CONSOB  puo'
avvalersi della collaborazione  di  un  organismo  individuato  dalle
associazioni professionali dei promotori finanziari  e  dei  soggetti
abilitati. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, con regolamento adottato sentita la  CONSOB,  determina  i
requisiti di onorabilita'  e  di  professionalita'  per  l'iscrizione
all'albo previsto dal comma 4. I requisiti  di  professionalita'  per
l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di  rigorosi  criteri
valutativi   che   tengano   conto   della    pregressa    esperienza
professionale, validamente documentata, ovvero sulla  base  di  prove
valutative indette dalla CONSOB. 
  6. La CONSOB disciplina, con regolamento: 
    a) l'istituzione e  il  funzionamento  su  base  territoriale  di
commissioni per l'albo dei promotori finanziari.  Le  commissioni  si
avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture  delle  Camere
di commercio, industria e artigianato. Le commissioni  deliberano  le
iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti  all'albo
previsto dal comma 4, curano  i  relativi  aggiornamenti,  esercitano
compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni  a  esse
affidate; 
    b) le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le
relative forme di pubblicita'; 
    c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e  gli  obblighi
cui lo stesso e' soggetto; 
    d) le attivita' incompatibili con l'esercizio  dell'attivita'  di
promotore finanziario; 
    e) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto  dal  comma  4
dei soggetti che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23,  comma  4,
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; 
    f) le regole di presentazione e di comportamento che i  promotori
finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; 
    g)  le  modalita'  di  tenuta  della  documentazione  concernente
l'attivita' svolta; 
    h) le violazioni alle quali si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 196, comma 1. 
  7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari  o  ai  soggetti
che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e  documenti  fissando  i  relativi
termini.  Essa  puo'  inoltre  effettuare  ispezioni   e   richiedere
l'esibizione  di  documenti  e  il  compimento  degli  atti  ritenuti
necessari. 
 
          Nota all'art. 31: 
            - Il testo dell'art. 23, comma 4, del  D.Lgs.  23  luglio
          1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del  10
          maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore
          dei valori mobiliari e  della  direttiva  93/6/CEE  del  15
          marzo  1993  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale  delle
          imprese di investimento  e  degli  enti  creditizi)  e'  il
          seguente: 
 
            "Art. 23 (Promotori finanziari). 
            (Omissis). 
            4. E' istituito presso la CONSOB l'albo  unico  nazionale
          dei promotori finanziari". 
            (Omissis)".