Art. 31 Promotori finanziari 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. 3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la CONSOB puo' avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB. 6. La CONSOB disciplina, con regolamento: a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate; b) le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicita'; c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso e' soggetto; d) le attivita' incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario; e) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta; h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1. 7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 23 (Promotori finanziari). (Omissis). 4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari". (Omissis)".