Art. 31 
                 (Disposizioni a favore dei minori) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29) 
 
  1. Il  figlio  minore  dello  straniero  con  questi  convivente  e
regolarmente soggiornante e' iscritto nel  permesso  di  soggiorno  o
nella carta di soggiorno di uno o di  entrambi  i  genitori  fino  al
compimento del quattordicesimo anno di eta'  e  segue  la  condizione
giuridica  del  genitore  con  il  quale  convive,  ovvero  la   piu'
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al  medesimo
limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi  dell'articolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e'  iscritto  nel  permesso  di
soggiorno o nella carta di soggiorno  dello  straniero  al  quale  e'
affidato e segue la condizione giuridica  di  quest'ultimo,  se  piu'
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal  territorio  dello
Stato  non  esclude  il  requisito  della  convivenza  e  il  rinnovo
dell'iscrizione. 
  2. Al  compimento  del  quattordicesimo  anno  di  eta'  al  minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella  carta  di  soggiorno  del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari valido  fino  al  compimento  della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno. 
  3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi  con  lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle  condizioni  di
salute  del  minore  che  si  trova  nel  territorio  italiano,  puo'
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un  periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle altre  disposizioni  della
presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare
i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita'  del
familiare  incompatibili  con  le  esigenze  del  minore  o  con   la
permanenza  in  Italia.  I   provvedimenti   sono   comunicati   alla
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  e  al  questore  per   gli
adempimenti di rispettiva competenza. 
  4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere  disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. 
 
          Nota all'art. 31:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio
          1983, n. 184 (Disciplina dell'adesione  e  dell'affidamento
          dei minori):
            "Art.  4.  -  L'affidamento  familiare  e'  disposto  dal
          servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o
          del genitore esercente  la  potesta',  ovvero  dal  tutore,
          sentito  il  minore  che  ha compiuto gli anni dodici e, se
          opportuno, anche di eta' inferiore. Il giudice tutelare del
          luogo  ove  si  trova  il   minore   rende   esecutivo   il
          provvedimento con decreto.
            Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potesta' o
          del  tutore,  provvede  il  tribunale  per  i minorenni. Si
          applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
            Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere
          indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i
          tempi e  i  modi  dell'esercizio  dei  poteri  riconosciuti
          all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di
          presumibile  durata  dell'affidamento ed il servizio locale
          cui e' attribuita la vigilanza  durante  l'affidamento  con
          l'obbligo  di  tenere  costantemente  informati  il giudice
          tutelare od il tribunale per i  minorenni, a seconda che si
          tratti di provvedimento emesso ai sensi  del  primo  o  del
          secondo comma.
            L'affidamento  familiare  cessa  con  provvedimento della
          stessa autorita' che lo ha disposto,  valutato  l'interesse
          del  minore,  quando  sia  venuta  meno  la  situazione  di
          difficolta' temporanea della famiglia di origine che lo  ha
          determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
          rechi pregiudizio al minore.
            Il  giudice  tutelare,  trascorso  il  periodo  di durata
          previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al  comma
          precedente,   richiede,   se   necessario,   al  competente
          tribunale  per  i   minorenni   l'adozione   di   ulteriori
          provvedimenti nell'interesse del minore.
            Il  tribunale,  sulla  richiesta  del  giudice tutelare o
          d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai
          sensi dello stesso comma".