Art. 31
            Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla
                   movimentazione dei contenitori
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  la  parte  retrostante della cabina di guida dei trattori e delle
automotrici addetti alla movimentazione dei contenitori nei terminali
sia dotata di strutture idonee a proteggere il conducente da contatti
violenti in  direzione  orizzontale,  salvo  l'utilizzo  di  rimorchi
specializzati;
b) i mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione dei contenitori
siano  dotati di fanaleria di circolazione di efficacia almeno pari a
quella prevista per le macchine operatrici in genere;  siano  inoltre
equipaggiati con fanali atti a realizzare condizioni di illuminazione
di  massima  sicurezza nell'area operativa, oltre che con dispositivo
acustico, con luce gialla lampeggiante ed ogni altro dispositivo  che
le  condizioni  di  esercizio  locali facciano presumere utile per la
sicurezza degli addetti;
c) ogni mezzo, oltre ai normali freni di  esercizio,  sia  dotato  di
freno di soccorso da azionarsi in caso di pericolo.
  2.  Il  datore  di  lavoro  provvede, altresi', che all'interno del
terminale nessun mezzo, compresi gli autoveicoli, superi la velocita'
di 30 Km/h.