Art. 31 Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla movimentazione dei contenitori 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) la parte retrostante della cabina di guida dei trattori e delle automotrici addetti alla movimentazione dei contenitori nei terminali sia dotata di strutture idonee a proteggere il conducente da contatti violenti in direzione orizzontale, salvo l'utilizzo di rimorchi specializzati; b) i mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione dei contenitori siano dotati di fanaleria di circolazione di efficacia almeno pari a quella prevista per le macchine operatrici in genere; siano inoltre equipaggiati con fanali atti a realizzare condizioni di illuminazione di massima sicurezza nell'area operativa, oltre che con dispositivo acustico, con luce gialla lampeggiante ed ogni altro dispositivo che le condizioni di esercizio locali facciano presumere utile per la sicurezza degli addetti; c) ogni mezzo, oltre ai normali freni di esercizio, sia dotato di freno di soccorso da azionarsi in caso di pericolo. 2. Il datore di lavoro provvede, altresi', che all'interno del terminale nessun mezzo, compresi gli autoveicoli, superi la velocita' di 30 Km/h.