Art. 31.


                       IVA servizi televisivi


  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A,
Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
  2.  L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e'
sostituito  dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) - 1. Le
disposizioni  di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali
previsti  dalla  direttiva  2008/8/CE  del Consiglio, del 12 febbraio
2008,  che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa al sistema
comune  di  imposta  sul  valore aggiunto relativamente al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai
servizi  di  radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
  3.  L'addizionale  di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in  corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
al  reddito  proporzionalmente  corrispondente  alla  quota di ricavi
derivanti  dalla  trasmissione  di  programmi televisivi del medesimo
contenuto   ((   nonche'  ai  soggetti  che  utilizzano  trasmissioni
televisive   volte  a  sollecitare  la  credulita'  popolare  che  si
rivolgono  al  pubblico  attraverso numeri telefonici a pagamento. ))
Nel  citato  comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini del
presente  comma,  per  materiale pornografico si intendono i giornali
quotidiani  o  periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni
opera    teatrale,   letteraria,   cinematografica,   audiovisiva   o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico,  in  cui  siano presenti immagini o scene contenenti atti
sessuali  espliciti  e  non  simulati  tra  adulti consenzienti, come
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro  60 giorni dalla data di entrata in vigore (( della )) presente
(( disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per
l'attuazione  del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte
a sollecitare la credulita' popolare.». ))
 
          Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             -  La  Tabella A - Parte Terza - allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto»,   individua   i   «Beni   e   servizi   soggetti
          all'aliquota del 10%».
             Comma 2:
             -  Il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 273 reca
          «Attuazione  della  direttiva  2002/38/CE,  che modifica la
          direttiva  77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile
          ai  servizi  di radiodiffusione e di televisione, nonche' a
          determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».
             Comma 3:
             -   Si   riporta   il   testo   vigente  del  comma  466
          dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2006):
             «Art. 1 (..) - (omissis)
             466.  E'  istituita  una  addizionale  alle  imposte sul
          reddito  dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa
          e  dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai soggetti
          di  cui  all'articolo  5  del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22  dicembre  1986,  n. 917, nella misura del 25 per cento.
          L'addizionale  e'  indeducibile  ai  fini delle imposte sul
          reddito,  si  applica  alla  quota  del reddito complessivo
          netto  proporzionalmente  corrispondente  all'ammontare dei
          ricavi   o   dei   compensi   derivanti  dalla  produzione,
          distribuzione,  vendita  e  rappresentazione  di  materiale
          pornografico  e  di  incitamento  alla  violenza,  rispetto
          all'ammontare  totale  dei ricavi o compensi; al fine della
          determinazione  della predetta quota di reddito, le spese e
          gli  altri  componenti  negativi  relativi a beni e servizi
          adibiti  promiscuamente  alle predette attivita' e ad altre
          attivita',   sono   deducibili  in  base  al  rapporto  tra
          l'ammontare   dei  ricavi,  degli  altri  proventi,  o  dei
          compensi   derivanti   da   tali  attivita'  e  l'ammontare
          complessivo  di  tutti  i  ricavi e proventi o compensi. Ai
          fini  del  presente  comma,  per  materiale pornografico si
          intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi
          supporti  integrativi,  e  ogni opera teatrale, letteraria,
          cinematografica,    audiovisiva   o   multimediale,   anche
          realizzata   o   riprodotta   su   supporto  informatico  o
          telematico,   in   cui  siano  presenti  immagini  o  scene
          contenenti  atti  sessuali  espliciti  e  non  simulati tra
          adulti  consenzienti,  come  determinati  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, da emanare
          entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto.  Per  la  dichiarazione, gli acconti, la
          liquidazione,    l'accertamento,    la    riscossione,   il
          contenzioso,   le   sanzioni   e   tutti  gli  aspetti  non
          disciplinati  espressamente,  si  applicano le disposizioni
          previste  per  le  imposte  sul  reddito.  Per  il  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per cento
          dell'addizionale  che  si sarebbe determinata applicando le
          disposizioni  del  presente  comma  nel  periodo  d'imposta
          precedente.
             (omissis) ».