(( Art. 31-bis


Regime  IVA  della  vendita  di  documenti  di  viaggio  relativi  ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi
                       a parcheggi veicolari.


  1.  All'articolo  74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «  e)  per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici  urbani  di  persone  o  di  documenti  di sosta relativi ai
parcheggi  veicolari,  dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico». ))
 
          Riferimenti normativi:
             Comma 1:
             -  Si  riporta il testo del primo comma dell'articolo 74
          del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  recante  «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul  valore aggiunto», cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori) -
          In  deroga  alle  disposizioni  dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
             a)  per  il  commercio  di  sali  e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
             b)  per  il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni  successive  alle consegne effettuate al Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo  di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al   consumo  di  fiammiferi  di  provenienza  comunitaria.
          L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
          8  delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo
          17 aprile 1948, n. 525;
             c)   per   il   commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 70 per cento per i libri e
          dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi delle disposizioni della legge 16
          dicembre  1991,  n.  398,  applicano,  per  le  cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi dell'articolo 35, presso il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
             d)  per  le  prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi  mezzo  tecnico,  ivi  compresa  la  fornitura di
          codici    di   accesso,   per   fruire   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
          se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
          praticato  per  la  vendita  al  pubblico in relazione alla
          quantita'  di  traffico  telefonico  messo  a  disposizione
          tramite   il  mezzo  tecnico.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano  ai  soggetti  non  residenti che provvedono alla
          vendita   o   alla  distribuzione  dei  mezzi  tecnici  nel
          territorio    dello    Stato    tramite   proprie   stabili
          organizzazioni    nel    territorio   dello   Stato,   loro
          rappresentanti  fiscali nominati ai sensi del secondo comma
          dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
          sensi  dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
          altri  intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla
          vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
          mezzi  tecnici  acquistati  da  soggetti non residenti. Per
          tutte  le  vendite  dei  mezzi  tecnici  nei  confronti dei
          soggetti  che  agiscono  nell'esercizio  di imprese, arti o
          professioni,   anche  successive  alla  prima  cessione,  i
          cedenti  rilasciano  un  documento  in  cui  devono  essere
          indicate  anche  la  denominazione  e  la  partita  IVA del
          soggetto  passivo  che  ha  assolto  l'imposta. La medesima
          indicazione  deve  essere  riportata  anche  sull'eventuale
          supporto   fisico,  atto  a  veicolare  il  mezzo  tecnico,
          predisposto  direttamente  o tramite terzi dal soggetto che
          realizza o commercializza gli stessi;
             e)  per  la  vendita di documenti di viaggio relativi ai
          trasporti  pubblici  urbani  di  persone  o di documenti di
          sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari,  dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  ovvero  l'attivita' di gestione
          dell'autoparcheggio,  sulla  base  del prezzo di vendita al
          pubblico .
             (omissis)».