Art. 31 
 
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
  di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per  i
  danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 
 
  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
legge, (( avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e  zecca  dello
Stato  (IPZS),  ))  definisce  le  modalita'   per   la   progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione
con sistemi elettronici  o  telematici,  anche  in  collegamento  con
banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al
primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di
dematerializzazione. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi
dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i
terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209((,
con  esclusione  dei   periodi   di   sospensiva   dell'assicurazione
regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti comunica ai rispettivi  proprietari  l'inserimento  dei
veicoli nell'elenco di cui al primo periodo,  informandoli  circa  le
conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i  veicoli  stessi
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico  o  su  aree  a
queste equiparate. (( Gli iscritti nell'elenco  hanno  15  giorni  di
tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di
quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno
regolarizzato la propria posizione viene messo a  disposizione  delle
forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione  del  luogo
di residenza del proprietario del veicolo )). Agli adempimenti di cui
al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma  si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  (( 2-bis. Le compagnie di assicurazione  rilasciano  in  ogni  caso
attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento  del
relativo premio entro i termini stabiliti,  e  la  relativa  semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi  altri  ne
ha interesse, prevale in ogni caso  rispetto  a  quanto  accertato  o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
)) 
  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle
violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il
controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate
alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare,
anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti
illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del
veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.