Art. 31 
 
 
     Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione 
 
  1. La revoca del certificato relativo ad una coppia  di  chiavi  di
certificazione e' consentita solo nei seguenti casi: 
  a) compromissione della chiave privata; 
  b) malfunzionamento irrecuperabile del dispositivo  sicuro  per  la
generazione delle firme; 
  c) cessazione dell'attivita'. 
  2. La revoca e' comunicata entro  ventiquattro  ore  all'Agenzia  e
resa nota a tutti i titolari di certificati qualificati  sottoscritti
con la chiave  privata  la  cui  corrispondente  chiave  pubblica  e'
contenuta nel certificato revocato. 
  3.  La  revoca  di  certificati  di  cui  al  comma  1,  pubblicati
dall'Agenzia nell'elenco pubblico dei certificatori di  cui  all'art.
43, e' resa nota attraverso il medesimo elenco.