Art. 31 
 
                (Semplificazioni in materia di DURC) 
 
  1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7  maggio  2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.
94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma  1175,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse. 
  2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta  fermo»  fino  a:
«successive  modificazioni  e  integrazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni  appaltanti  e  per  gli  enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico  di
regolarita' contributiva»; 
  b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni  rese  nell'ambito
dell'appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.». 
  3. Nei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  nelle
ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo,  in  caso  di
ottenimento da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa
a uno o piu' soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010  trattengono
dal    certificato    di    pagamento    l'importo     corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per  le  inadempienze
accertate  mediante  il  DURC  e'  disposto  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente  agli  enti  previdenziali  e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
  4. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207, acquisiscono d'ufficio,  attraverso  strumenti  informatici,  il
documento unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)  in  corso  di
validita': 
  a) per la verifica  della  dichiarazione  sostitutiva  relativa  al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  b) per l'aggiudicazione del contratto ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  c) per la stipula del contratto; 
  d)  per  il  pagamento  degli  stati  avanzamento  lavori  o  delle
prestazioni relative a servizi e forniture; 
  e) per il certificato  di  collaudo,  il  certificato  di  regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. 
  5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha  validita'
di centottanta giorni dalla data di  emissione.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi  di
cui al comma 4, lettera a),  del  presente  articolo,  anche  per  le
ipotesi di cui alle lettere b) e  c)  del  medesimo  comma.  Dopo  la
stipula del contratto, i soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  207  del
2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per
le finalita' di cui al comma  4,  lettere  d)  ed  e),  del  presente
articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo  finale  per  il
quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. 
  6. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207,  acquisiscono  d'ufficio  il  documento  unico  di   regolarita'
contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai  subappaltatori
ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, nonche' nei casi previsti al comma 4,  lettere  d)  ed  e),  del
presente articolo. 
  7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  ai  fini
della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono
essere corredati dal  documento  unico  di  regolarita'  contributiva
(DURC) anche in formato elettronico. 
  8. Ai fini della verifica per il rilascio del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC), in caso di  mancanza  dei  requisiti
per il rilascio di tale documento  gli  Enti  preposti  al  rilascio,
prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento  gia'
rilasciato,  invitano  l'interessato,  mediante   posta   elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del  consulente  del
lavoro nonche' degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente  le
cause della irregolarita'.