(Convenzione-Articolo 31)
                             Articolo 31 
 
                              DENUNCIA 
 
La presente Convenzione  avra'  durata  illimitata  e  potra'  essere
denunciata non prima  che  siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  sua
entrata  in  vigore.  La  notifica  della  denuncia  all'altro  Stato
contraente dovra' avvenire almeno sei mesi prima della fine dell'anno
solare. In questo caso la Convenzione cessera' di avere effetto: 
a) con riferimento alle imposte prelevate  alla  fonte,  sulle  somme
realizzate a partire dal 1° gennaio  dell'anno  solare  successivo  a
quello nel quale e' stata notificata la denuncia; 
b) con riferimento alle altre  imposte  sul  reddito,  sulle  imposte
relative ai periodi di imposta a partire  dal  1°  gennaio  dell'anno
solare successivo a quello nel quale e stata notificata la denuncia. 
 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno
firmato la presente Convenzione con annesso Protocollo aggiuntivo 
 
FATTO a Roma il 21 marzo  2002  in  duplice  originale  nella  lingua
italiana 
 
Per il Governo della                         Per il Governo della 
Repubblica Italiana                          Repubblica di San Marino 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico