Art. 31 
 
 
      Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri 
 
  1. Al fine di diversificare  l'offerta  turistica  e  favorire  gli
investimenti volti alla riqualificazione degli  esercizi  alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro (( dei beni e delle attivita'  culturali  ))  e
del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  sede  di  Conferenza  Unificata   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi  tali
gli esercizi alberghieri aperti al  pubblico,  a  gestione  unitaria,
composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono  alloggio,  servizi  accessori  ed
eventualmente vitto, in camere  destinate  alla  ricettivita'  e,  in
forma integrata e complementare, in unita' abitative  a  destinazione
residenziale,  dotate  di  servizio  autonomo  di  cucina,   la   cui
superficie non puo' superare il quaranta per cento  della  superficie
complessiva dei compendi immobiliari interessati. 
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo  di  destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi  alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'
abitative a destinazione residenziale di cui al  medesimo  comma.  In
ogni caso,  il  vincolo  di  destinazione  puo'  essere  rimosso,  su
richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi  e
agevolazioni  pubbliche  eventualmente  percepiti  ove  lo   svincolo
avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 
  3. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al
comma  1  entro  un  anno  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con  quanto  disposto
dal  presente  articolo,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13  settembre   2002,   ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002  )),
recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato,  le  Regioni  e  le
Province   autonome   sui   principi   per    l'armonizzazione,    la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202. 
              "Art. 9.Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
          ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13 settembre 2002, recante "Recepimento dell'accordo fra lo
          Stato, le regioni e le province autonome sui  principi  per
          l'armonizzazione,  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  del
          sistema turistico" e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 settembre 2002, n. 225.