Art. 31 
 
 
                     Autorizzazione dei progetti 
 
  1. E' vietata l'esecuzione di progetti  di  ricerca  che  prevedono
l'utilizzo di animali secondo le finalita'  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o  in  modo
non  conforme  alla  autorizzazione  medesima   e   ad   ogni   altra
determinazione eventualmente adottata dal Ministero. 
  2. L'organismo di cui all'articolo 25 inoltra, per  via  telematica
certificata,  al  Ministero  apposita  domanda   di   autorizzazione,
allegando: 
  a) la proposta del progetto; 
  b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'articolo 34; 
  c) il modulo di cui all'allegato VI del presente decreto. 
  3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
comma 1, il Ministero richiede  una  valutazione  tecnico-scientifica
all'Istituto superiore di sanita' o ad altri enti tecnico-scientifici
tenuto conto delle materie  di  pertinenza  del  progetto  ovvero  al
Consiglio superiore di sanita' in caso di  utilizzo  di  primati  non
umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione. 
  4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto: 
  a) della  preventiva  valutazione  sugli  scopi  del  progetto  che
giustificano l'uso dell'animale; 
  b) della presenza del parere positivo di cui all'articolo 26, comma
1, lettera d); 
  c) dell'analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto, al
fine di comprendere,  tenuto  conto  anche  delle  considerazioni  di
natura etica, se  il  danno  arrecato  agli  animali  in  termini  di
sofferenza, dolore, distress o danno prolungato e'  giustificato  dal
risultato atteso in termini di benefici per gli esseri umani, per gli
animali e per l'ambiente; 
  d)  della  preventiva  valutazione  circa  lo   svolgimento   delle
procedure  nelle  condizioni  piu'  umanitarie  e   piu'   rispettose
dell'ambiente possibili; 
  e)  della  effettiva  necessita'  della  ricerca  in   quanto   non
costituisce una inutile duplicazione di ricerche precedenti; 
  f) della giustificazione del progetto unitamente alle procedure ivi
previste da un punto di vista scientifico o  educativo  o,  comunque,
previsto per legge; 
  g)  della  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto
relativamente alla competenza professionale del personale designato a
condurre le procedure; 
  h)  delle  motivazioni  poste  alla  base  dell'utilizzo   di   una
determinata specie,  allevata  o  meno  per  essere  impiegata  nelle
procedure; 
  i)  del  minor  numero  di  animali  per  il  raggiungimento  delle
finalita' del progetto; 
  l) di tutte  le  possibili  precauzioni  assunte  per  prevenire  o
ridurre al minimo il  dolore,  la  sofferenza  e  il  distress  nelle
procedure; 
  m) del rispetto di quanto disposto dall'articolo 14; 
  n) delle motivazioni poste alla base  della  scelta  delle  vie  di
somministrazione dei preparati; 
  o) dell'utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformita' con
l'articolo 6; 
  p) della preventiva valutazione  sulla  gravita'  delle  procedure,
nonche' di una classificazione delle stesse secondo i criteri di  cui
all'articolo 15 e all'allegato VII del presente decreto; 
  q)  della  necessita'  di   eseguire   o   meno   una   valutazione
retrospettiva del progetto di cui all'articolo 32; 
  r) della presenza di personale con  competenze  specialistiche  nei
seguenti ambiti: 
  1) settori di applicazione scientifica in cui gli  animali  saranno
utilizzati,  con  particolare  riguardo  alla   realizzazione   della
sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; 
  2) progettazione sperimentale e, se del caso, valutazione dei  dati
statistici; 
  3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da  laboratorio
o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica; 
  4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si
intende utilizzare. 
  5. L'autorizzazione del progetto e'  limitata  alle  procedure  che
sono state oggetto di valutazione  e  di  una  classificazione  della
gravita' loro attribuita. 
  6. L'autorizzazione e' inviata anche all'azienda  sanitaria  locale
territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni: 
  a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento  si  realizza  il
progetto; 
  b) il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g); 
  c) la conformita' del progetto all'autorizzazione; 
  d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto; 
  e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede  di  valutazione
del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto  di
valutazione retrospettiva. 
  7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda  di
autorizzazione con l'indicazione del termine  entro  cui  si  intende
adottare il provvedimento che non puo' essere  superiore  a  quaranta
giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed
assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata  al  tipo
di progetto. 
  8. Il  Ministero  qualora  la  domanda  sia  incompleta  o  errata,
richiede le opportune integrazioni e modifiche, da  presentare  entro
trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di  ricevimento  della
richiesta, durante i quali il termine di cui al comma 7 e' sospeso. 
  9.  In  considerazione   della   complessita'   o   del   carattere
multidisciplinare del progetto, il termine di cui  al  comma  7  puo'
essere prorogato una sola  volta  per  un  periodo  non  superiore  a
quindici  giorni  lavorativi.  La  proroga  e  la  sua  durata   sono
debitamente motivate e comunicate al richiedente prima della scadenza
del termine di cui al comma 7. 
  10. L'autorizzazione ha una durata non superiore a  cinque  anni  e
non puo' essere concessa nel caso  in  cui  il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma  1,  lettera  g),  ha  riportato  condanne  con
sentenze passate in giudicato o  con  l'applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per uno dei reati  di  cui  agli  articoli  544-bis,
544-ter e 727 del codice penale,  nonche'  per  quelli  di  cui  agli
articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201. 
  11. Il Ministero  puo'  rilasciare  una  unica  autorizzazione  per
progetti generici multipli realizzati dallo  stesso  utilizzatore  se
tali progetti soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui  tali
progetti prevedono l'impiego di  animali  a  scopo  di  produzione  o
diagnostici con metodi prestabiliti. 
  12. I soggetti di cui al comma 3,  coinvolti  nel  procedimento  di
rilascio  dell'autorizzazione,  garantiscono  la   protezione   della
proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate. 
  13. Ove ricorrono giustificati motivi di  necessita',  puo'  essere
presentata motivata domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione  almeno
quattro mesi prima della scadenza, con le modalita' di cui  al  comma
2. Il Ministero valuta tale richiesta secondo le modalita' di cui  al
presente articolo. 
  14. Al di fuori delle fattispecie di cui all'articolo 33, qualsiasi
modifica significativa apportata  ad  un  progetto  di  ricerca  deve
essere comunicata ed espressamente autorizzata dal Ministero  con  le
modalita' di cui al presente articolo. L'autorizzazione relativa alle
modifiche non produce effetti sul termine di cui al comma 10. 
  15.  Il  Ministero  puo'  revocare  l'autorizzazione  del  progetto
qualora lo stesso non viene  realizzato  in  conformita'  con  quanto
disposto nell'autorizzazione. 
  16. Nel caso di revoca dell'autorizzazione del progetto e' comunque
garantito dal responsabile di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera
g), il benessere  degli  animali  utilizzati  o  destinati  a  essere
utilizzati nel progetto. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per  il  testo  degli  articoli  444  del  codice  di
          procedura penale, 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale,
          nonche' degli articoli 4 e 5 della citata legge 4  novembre
          2010, n. 201, si veda in note all'art. 20.