(Accordo-Allegato 3)
                                                           ALLEGATO 3 
 
  Promozione del trasferimento modale per i passaggi italo-francesi 
 
                              Principi 
 
  Le Parti confermano il loro impegno a condurre  congiuntamente  una
politica tesa a favorire il trasferimento modale del trasporto  dalla
strada alla ferrovia nelle Alpi, al fine di preservare l'ambiente  di
questa regione, conformemente agli obiettivi della Convenzione  delle
Alpi. 
 
  Esse adotteranno inoltre una  posizione  concertata  e  comune  nei
confronti dei loro partner dell'Arco alpino, al  fine  di  rafforzare
l'attrattivita' dell'attraversamento delle Alpi seguendo l'itinerario
ferroviario Torino-Lione. L'aumento dei pedaggi stradali e  la  messa
in atto di misure normative potranno contribuire  in  particolare  al
rafforzamento di tale attrattivita'. 
 
              A. Proposte per il breve e medio termine 
 
  In una prima fase, le Parti vigileranno sul migliore utilizzo della
rete ferroviaria esistente e segnatamente della linea del Frejus,  la
cui sagoma e' stata  recentemente  allargata,  permettendo  cosi'  di
offrire una capacita' supplementare per  il  servizio  di  autostrada
ferroviaria alpina. 
 
  Al termine della procedura di consultazione in  corso,  l'obiettivo
e' quello di disporre di un nuovo servizio, operativo nel 2012, e  di
accrescere progressivamente il numero delle navette andata-ritorno  a
partire dai terminal esistenti e, nel 2014, di disporre di  un  nuovo
terminal nella regione lionese. 
 
  Il trasferimento  modale  dalla  strada  alla  ferrovia  dovra'  in
particolare riguardare la circolazione delle merci pericolose. 
 
  A.1. Evoluzione delle tariffe nelle  gallerie  stradali  del  Monte
Bianco  e  del  Frejus,  legata  al  finanziamento  del  cunicolo  di
sicurezza della galleria del Frejus 
 
  Nell'ambito del finanziamento dei lavori del cunicolo di  sicurezza
del tunnel del Frejus, la dichiarazione  congiunta  del  24  febbraio
2009 dei Ministri  francese  ed  italiano  incaricati  dei  trasporti
prevede l'aumento del 3,5% dei pedaggi  per  5  anni  consecutivi,  a
partire  dal  1°  gennaio  2010  in  piu'  della  media   dei   tassi
d'inflazione dei due Stati. Gli introiti  eccedenti  potranno  essere
devoluti ai progetti che favoriscono l'intermodalita',  nel  rispetto
degli obblighi comunitari e costituzionali di ciascuna Parte. 
 
  A.2. Disciplina della circolazione delle merci su strada 
 
  Le Parti convengono di promuovere un programma di  misure  concrete
di regolazione, tenendo conto in  particolare  delle  caratteristiche
tecniche  delle  gallerie,  delle  esigenze  di  sicurezza  e   delle
prestazioni  ambientali  dei  veicoli  (norme  Euro),  nonche'  delle
conseguenze sull'equilibrio delle concessioni delle societa' titolari
delle autostrade e dei tunnel. 
 
  Esse intendono segnatamente stabilire delle norme per  disciplinare
il traffico stradale delle merci per fasi  successive  adeguate  alle
capacita' rese progressivamente disponibili  nei  modi  di  trasporto
alternativi, in particolare ferroviari. 
 
  Inoltre, le merci pericolose devono transitare attraverso  le  Alpi
in condizioni di sicurezza tali da  indurre  a  privilegiare  i  modi
alternativi alla strada. 
 
  Sentito   il   parere   delle   societa'   concessionarie   e   dei
trasportatori,   le   commissioni   intergovernative   italo-francesi
competenti rispettivamente per il controllo della  galleria  stradale
del Monte Bianco  e  della  galleria  stradale  del  Frejus,  saranno
invitate ad orientare, nell'anno successivo alla data della firma del
presente Accordo, il traffico dei mezzi pesanti verso le classi  Euro
meno inquinanti, modulando i pedaggi in funzione di tali  classi  nel
rispetto  del  diritto  in  vigore  nei  due  Stati,  trattandosi  in
particolare di regime di concessioni stradali. I trasporti  di  merci
pericolose  saranno  inoltre  oggetto   di   modulazioni   tariffarie
adeguate. 
 
  Tenendo  conto  della  disponibilita'  dei  servizi  di   trasporto
ferroviario alternativo, in particolare  di  autostrada  ferroviaria,
potranno inoltre essere prospettate ai tunnel del Monte Bianco e  del
Frejus  delle  restrizioni   e   persino,   se   le   condizioni   lo
permetteranno,  delle  interdizioni  del  traffico  di  alcuni  mezzi
pesanti. Queste potranno riguardare: 
 
  - i mezzi pesanti di classe Euro 1, eventualmente Euro 2; 
 
  - i trasporti di merci pericolose. 
 
  Le restrizioni di accesso potranno anche riguardare alcuni  periodi
notturni o alcuni week-end particolarmente congestionati. 
 
  Saranno contemporaneamente definite delle misure atte  ad  impedire
il trasferimento del traffico dei mezzi pesanti dai tunnel del  Monte
Bianco e del Frejus verso il valico  di  Ventimiglia,  tenendo  conto
delle  capacita'  offerte  da  modalita'  alternative  ferroviarie  e
marittime.  Le  migliori  condizioni  di   regolamentazione   saranno
studiate insieme agli spedizionieri, ai trasportatori e alle societa'
concessionarie. 
 
  Le modalita' di applicazione dell'insieme di tali  misure  terranno
conto   del   loro   impatto   sull'equilibrio   delle    concessioni
interressate,  nonche'  del  contesto  economico  dei   trasportatori
stradali in Italia e in Francia. 
 
  A.3. Applicazione della direttiva Eurovignette 
 
  Al fine di incentivare il trasferimento modale -  tenuto  conto  in
particolare  dell'alternativa  offerta,  per   le   brevi   e   medie
percorrenze,  dal   futuro   servizio   di   autostrada   ferroviaria
italo-francese  -  le  Parti  studieranno  o  chiederanno  alle   CIG
competenti di studiare, tenuto conto delle  condizioni  economiche  e
dopo analisi degli effetti  delle  misure  gia'  prese,  l'attuazione
progressiva delle disposizioni tariffarie - previste con la direttiva
Eurovignette n. 1999/62/CEE modificata del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  17  giugno  1999,  relativa   alla   tassazione   di
autoveicoli  pesanti  per  l'uso  di  talune  infrastrutture  -  agli
itinerari stradali che attraversano le Alpi, per i tunnel  del  Monte
Bianco e del Frejus o per l'asse di Ventimiglia. 
 
  In applicazione della direttiva precitata, i ricavi  corrispondenti
saranno, in tutto o in parte, destinati al finanziamento della  nuova
linea ferroviaria Torino-Lione. 
 
  Le modalita' applicative di tali misure  terranno  conto  del  loro
impatto sull'equilibrio finanziario  delle  concessioni  interessate,
nonche' del contesto economico dei trasportatori stradali in Italia e
in Francia. 
 
  A.4. Coordinamento sulla linea storica 
 
  Le Parti sostengono la proposta di creare un servizio unificato  di
gestione delle motrici di spinta  sulle  zone  di  maggiore  pendenza
lungo l'itinerario Saint-Jean-de-Maurienne/Orbassano, coordinato  con
i gestori dell'infrastruttura e tenendo conto  dei  vincoli  tecnici,
infrastrutturali, logistici e regolamentari, nel contesto comunitario
della liberalizzazione del settore ferroviario. 
 
  Uno dei fattori chiave per  un  miglioramento  del  servizio  sulla
linea esistente e' l'attuazione di una governance adeguata  e  di  un
programma di lavoro sulla cui messa in opera vigilera' la CIG. 
 
  Da questi lavori risulteranno degli obiettivi  di  performance  che
saranno iscritti nei documenti di riferimento dei gestori  nazionali,
i  quali  ricercheranno,  segnatamente  nell'ambito  della  rete   di
cooperazione europea Rail Net Europe,  il  rafforzamento  della  loro
cooperazione transfrontaliera in materia di offerta di capacita' e di
offerta  di  circolazione  sull'itinerario  Chambery-Torino,   e   la
riduzione dell'effetto  frontiera  alla  stazione  internazionale  di
Modane per tutti gli atti che ad esso contribuiscono. 
 
  A.5. Autostrade del mare 
 
  Per accrescere le possibilita'  di  una  diminuzione  del  traffico
pesante al valico di Ventimiglia,  largamente  indotto  dagli  scambi
economici con la penisola iberica, le Parti convengono  di  ricercare
con  la  Spagna  le  condizioni  di  uno  sviluppo  dei  collegamenti
marittimi di aggiramento delle Alpi, da potenziare entro il 2015  per
offrire delle alternative credibili al passaggio  dei  mezzi  pesanti
attraverso Ventimiglia. 
 
                     B. Proposte a lungo termine 
 
  Cooperazione tra tutti i Paesi dell'arco alpino 
 
  Le Parti decidono di  rafforzare  la  loro  azione  nel  gruppo  di
monitoraggio della Dichiarazione di Zurigo del 30 novembre  2001,  ai
fini di una visione  concertata  sulla  necessaria  evoluzione  delle
condizioni che soddisfano gli scambi economici attraverso le Alpi, in
conformita' con gli orientamenti della Convenzione delle Alpi. 
 
  Esse ricercheranno presso  gli  altri  paesi  alpini  e  presso  la
Commissione europea un accordo sui principi  e  le  scadenze  di  una
progressiva attuazione di meccanismi coordinati di regolazione  e  di
riduzione dei flussi stradali transalpini all'orizzonte 2025,  tenuto
conto dell'aumento della capacita' ferroviaria. 
 
  Esse stabiliscono  segnatamente  di  ricercare  insieme,  presso  i
partner alpini e la Commissione europea, le condizioni per  la  messa
in opera progressiva e adeguata alle capacita' dei  modi  alternativi
di trasporto, di un contingentamento dei flussi  stradali  trasalpini
che  consenta,  dopo  l'entrata  in  servizio  della  nuova  linea  e
nonostante l'attesa crescita degli scambi, di moderare i traffici  ai
valichi stradali italo-francesi, al fine di favorire  l'utilizzo  del
modo ferroviario, piu' rispettoso dell'ambiente. 
 
  Le Parti avvieranno altresi' una discussione con  gli  altri  Paesi
alpini e la Commissione europea, al fine di evitare che i livelli  di
tariffazione  ferroviaria  assunti  in  ogni   Stato   generino   una
concorrenza fra  itinerari  collettivamente  nefasta  per  i  singoli
grandi progetti alternativi transalpini.