Art. 31 
 
               Accesso ai dati dei sistemi gestionali 
                informatici dei servizi trasfusionali 
 
  1. I sistemi gestionali informatici garantiscono  la  consultazione
dei dati di cui al presente decreto in  conformita'  ai  principi  di
finalita' del trattamento, di indispensabilita' e necessita', nonche'
di proporzionalita', pertinenza e non eccedenza  dei  dati  personali
trattati. 
  2. Nei sistemi sono raccolti e trattati solo i dati  indispensabili
per il perseguimento delle finalita' del presente decreto. 
  3. I sistemi gestionali informatici garantiscono  la  consultazione
dei dati di cui al presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui al presente decreto, il trattamento  dei
dati del  donatore  nei  servizi  trasfusionali  e  nelle  unita'  di
raccolta  gestite  dalle  Associazioni  e  Federazioni  di   donatori
volontari e' consentito ai soli soggetti incaricati a  svolgere  caso
per   caso   le   fasi   di   attivita'    secondo    il    principio
dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta trattati. 
  5. Per le finalita' di cui al presente decreto, il trattamento  dei
dati del paziente, nei servizi trasfusionali, e' consentito  ai  soli
soggetti incaricati a svolgere caso per caso  le  fasi  di  attivita'
secondo il principio dell'indispensabilita'  dei  dati  di  volta  in
volta trattati.