Art. 31 Accesso ai dati dei sistemi gestionali informatici dei servizi trasfusionali 1. I sistemi gestionali informatici garantiscono la consultazione dei dati di cui al presente decreto in conformita' ai principi di finalita' del trattamento, di indispensabilita' e necessita', nonche' di proporzionalita', pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati. 2. Nei sistemi sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalita' del presente decreto. 3. I sistemi gestionali informatici garantiscono la consultazione dei dati di cui al presente decreto. 4. Per le finalita' di cui al presente decreto, il trattamento dei dati del donatore nei servizi trasfusionali e nelle unita' di raccolta gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari e' consentito ai soli soggetti incaricati a svolgere caso per caso le fasi di attivita' secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta trattati. 5. Per le finalita' di cui al presente decreto, il trattamento dei dati del paziente, nei servizi trasfusionali, e' consentito ai soli soggetti incaricati a svolgere caso per caso le fasi di attivita' secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta trattati.