Art. 31 
 
                    Infrastruttura specializzata 
 
  1. Fatte salve le previsioni di cui al comma  2,  la  capacita'  di
infrastruttura e' considerata disponibile per tutte le  tipologie  di
servizi di trasporto che  hanno  le  caratteristiche  necessarie  per
l'utilizzo della linea ferroviaria. 
  2.  Se  esistono   itinerari   alternativi   idonei,   il   gestore
dell'infrastruttura,  previa  consultazione   di   tutte   le   parti
interessate,  puo'   designare   un'infrastruttura   particolare   da
utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli articoli
101, 102 e 106 TFUE, ove tale  designazione  abbia  avuto  luogo,  il
gestore dell'infrastruttura puo' dare la priorita' a  tali  tipologie
di traffico nell'assegnazione della capacita' di  infrastruttura.  La
designazione non impedisce l'utilizzo dell'infrastruttura  per  altri
tipi di traffico, se vi e' capacita' disponibile e  se  il  materiale
rotabile  utilizzato  corrisponde   alle   caratteristiche   tecniche
necessarie per l'utilizzo della linea. 
  3. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2
ne e' fatta menzione nel prospetto informativo della rete.