Art. 31 
 
 
         Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi 
                    per la salute o la sicurezza 
 
  1. Se l'autorita' di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato
una valutazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  ritiene  che  un
articolo pirotecnico, pur conforme al presente decreto,  presenti  un
rischio per la salute o  la  sicurezza  delle  persone  o  per  altri
aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore
economico interessato di  far  si'  che  tale  articolo  pirotecnico,
all'atto della sua immissione sul mercato,  non  presenti  piu'  tale
rischio o  che  l'articolo  pirotecnico  sia,  a  seconda  dei  casi,
ritirato  dal  mercato  o  richiamato  entro  un  periodo  di   tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 
  2.  L'operatore  economico  garantisce  che  siano   prese   misure
correttive  nei  confronti  di   tutti   gli   articoli   pirotecnici
interessati,  da  esso  messi  a  disposizione  sull'intero   mercato
dell'Unione europea. 
  3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei  termini
di  cui  all'articolo  30,  commi  1,  ultimo  periodo,  e  3.   Tali
informazioni  includono   tutti   i   particolari   disponibili,   in
particolare  i  dati  necessari   all'identificazione   dell'articolo
pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura  del
prodotto, la natura dei rischi  connessi,  nonche'  la  natura  e  la
durata delle misure nazionali adottate. 
  4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante  propri
atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici  interessati,
che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non
siano  giustificate,  quest'ultima  adotta  tutti   i   provvedimenti
necessari per conformarsi a  tale  decisione.  I  provvedimenti  sono
emanati all'atto del ricevimento della  decisione  della  Commissione
europea.