Art. 31.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)
1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e
assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e
sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformita' sul
territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la
tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza
alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento
scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica
della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e
integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del
lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione
professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni e Citta' metropolitane; disposizioni
di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle
relative infrastrutture e piattaforme informatiche
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e
comuni sulle attivita' culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in materia di
rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del
territorio regionale e mobilita' al suo interno, di dotazione
infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e
organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della
formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del
diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina,
per quanto di interesse regionale, delle attivita' culturali, della
promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di
valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di
regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito
regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali
della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali
e locali di finanza pubblica, nonche' in ogni materia non
espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo' intervenire in
materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda
la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica, ovvero
la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo
le rispettive competenze legislative. E' fatta salva la facolta'
dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potesta'
nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le
Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ยป.