Art. 31 
 
 
Partecipazione alle procedure di asta di impianti  ubicati  in  altri
                            Stati Membri 
 
  1. Gli impianti  ubicati  sul  territorio  di  altri  Stati  membri
dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti  con  l'Italia,
con i quali la UE ha stipulato un  accordo  di  libero  scambio,  che
esportano  fisicamente  la  loro   produzione   in   Italia   possono
partecipare alle procedure di asta indette ai sensi  del  titolo  III
del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' indicate
nel presente articolo. 
  2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al  comma
1 a condizione che: 
  a) esista un accordo con lo Stato  Membro  o  con  lo  Stato  terzo
confinante in cui e'  ubicato  l'impianto,  redatto  ai  sensi  degli
articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE; 
  b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e  le  modalita'
con   le   quali   e'   fornita   prova   dell'importazione    fisica
dell'elettricita' verde; 
  c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati  sul  territorio
nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE. 
  3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle  procedure  d'asta
per gli impianti di cui al comma 1, e'  calcolata  sulla  base  della
seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Dove: 
  PTOT asta: e' la  potenza  totale  messa  ad  asta,  come  indicata
all'art. 12, comma 3; 
  Eimp SMn: e' l'energia totale importata dallo Stato membro n; 
  FER% SMn:  e'  la  percentuale  di  energia  da  fonti  rinnovabili
presente nel mix dello Stato Membro n; 
  Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei  consumi  di  energia
elettrica in Italia. 
  4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta,
il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui  al  comma  2,
lettere a) e b), e in caso positivo: 
  rende nota la potenza  resa  disponibile  ai  sensi  del  comma  3,
facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT; 
  inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti  dagli
impianti di cui  al  comma  1  nelle  graduatorie  formate  ai  sensi
dell'art. 15 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite
del valore PUE di cui al comma  3  e  fino  al  raggiungimento  della
potenza massima disponibile. 
  5. Nell'ambito del presente decreto, il  GSE  attribuisce  l'intero
contingente di potenza di cui al comma 3 all'asta per impianti eolici
onshore.