Art. 31 
 
         Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata 
 
  1. Nei contratti  per  le  opere  di  ricostruzione  stipulati  tra
privati  e'  sempre  obbligatorio  l'inserimento  della  clausola  di
tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata  ai
sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta
clausola l'appaltatore assume gli  obblighi  di  cui  alla  legge  13
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni,  nonche'  quello  di
dare immediata comunicazione alla Struttura di  cui  all'articolo  30
dell'eventuale   inottemperanza   dei   propri    subappaltatori    o
subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari. 
  2.   L'eventuale   inadempimento   dell'obbligo   di   tracciamento
finanziario consistente nel mancato utilizzo di  banche  o  di  Poste
italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori
economici  incaricati  o  ai  professionisti  abilitati  ((  di   cui
all'articolo 34 )) per gli incarichi di progettazione e direzione dei
lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per  la
ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato. 
  3. Nel caso in cui  sia  accertato  l'inadempimento  ad  uno  degli
ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma  2,  della  legge  13
agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale  del  contributo,
in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di  diritto.
A carico dell'operatore economico interessato,  oltre  alle  sanzioni
indicate all'articolo 6 della  citata  legge  n.  136  del  2010,  e'
altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui
all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In
caso di reiterazione, e' disposta  la  cancellazione  della  predetta
iscrizione.  I  citati  provvedimenti  sono  adottati  dal   prefetto
responsabile della Struttura di cui all'articolo 30. 
  5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1,  si  applicano,  in
caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma  6,
dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori  di
ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma  2,  del
citato decreto legislativo n.  159  del  2011.  Conseguentemente,  in
tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui  al  presente
articolo,  e'  apposta  una  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui
all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento  di  tale
clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi  dell'articolo
1418 del codice civile. 
  6. Nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni
speciali,  previa  autorizzazione   del   committente,   nei   limiti
consentiti dalla vigente normativa. In  tale  ipotesi,  il  contratto
deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con
l'indicazione della misura e  dell'identita'  dei  subappaltatori,  i
quali devono a  loro  volta  essere  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono
il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati. 
  7. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi obbligatori, ai fini  dello  svolgimento  delle  prestazioni
professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti  dagli  eventi  sismici  ((  di  cui
all'articolo 1 )), assumono la qualifica di  incaricato  di  pubblico
servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1341 del codice
          civile: 
              «Art. 1341 (Condizioni generali  di  contratto).  -  Le
          condizioni generali di contratto  predisposte  da  uno  dei
          contraenti sono efficaci nei confronti  dell'altro,  se  al
          momento  della  conclusione  del  contratto  questi  le  ha
          conosciute o avrebbe dovuto conoscerle  usando  l'ordinaria
          diligenza. 
              In  ogni  caso  non  hanno   effetto,   se   non   sono
          specificamente approvate per iscritto,  le  condizioni  che
          stabiliscono, a favore di  colui  che  le  ha  predisposte,
          limitazioni di responsabilita', facolta'  di  recedere  dal
          contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero  sanciscono
          a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni  alla
          facolta' di opporre eccezioni,  restrizioni  alla  liberta'
          contrattuale nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga  o
          rinnovazione  del  contratto,  clausole  compromissorie   o
          deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.». 
              - La citata legge n. 136 del 2010 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196. 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge  n.  136
          del 2010 e' riportato nelle Note all'art. 30. 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 94 del citato  decreto
          legislativo  n.  159  del  2011  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 30. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1456 del codice civile: 
              «Art.  1456  (Clausola  risolutiva   espressa).   -   I
          contraenti possono convenire espressamente che il contratto
          si risolva nel caso che una  determinata  obbligazione  non
          sia adempiuta secondo le modalita' stabilite. 
              In questo caso, la risoluzione si verifica  di  diritto
          quando la parte interessata dichiara all'altra che  intende
          valersi della clausola risolutiva.». 
              -  Il  testo  dell'art.  1418  del  codice  civile   e'
          riportato nelle Note all'art. 30. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 358 del  codice
          penale: 
              «Art. 358  (Nozione  della  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono
          incaricati di  un  pubblico  servizio  coloro  i  quali,  a
          qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
              Per  pubblico  servizio  deve  intendersi  un'attivita'
          disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
          caratterizzata  dalla  mancanza  dei   poteri   tipici   di
          quest'ultima,  e  con  esclusione  dello   svolgimento   di
          semplici mansioni di ordine e della  prestazione  di  opera
          meramente materiale.».