Art. 31
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e'
sostituito dal seguente: «Art. 37 (Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di
cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, limitatamente alla parte lavori.».
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dal
presente decreto:
«Art. 37. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione
ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di
pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti,
attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente
alla parte lavori.».
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 32, della
citata legge 6 novembre 2012, n. 190:
«32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma
16, lettera b), del presente articolo, le stazioni
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri
siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto
del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti
sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali
informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica
nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
individua con propria deliberazione le informazioni
rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in
parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
(Omissis).».
Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note all'articolo 22.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
«Art. 2.(Comunicazione dei dati) - 1. I dati
anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle
opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati
di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal
decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai
soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno
trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito
denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche.».