Art. 31 
 
          Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. L'articolo  37  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  37  (Obblighi   di   pubblicazione
concernenti   i   contratti   pubblici   di   lavori,    servizi    e
forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le  pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
  a) i dati  previsti  dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190; 
  b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui alla lettera a) si  intendono  assolti,  attraverso  l'invio  dei
medesimi dati alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, limitatamente alla parte lavori.». 
 
          Note all'art. 31: 
              Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  sostituito  dal
          presente decreto: 
                «Art. 37. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture)  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e  fermi
          restando gli obblighi di pubblicita' legale,  le  pubbliche
          amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
              a) i dati previsti dall'articolo  1,  comma  32,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190; 
              b) gli atti e le informazioni oggetto di  pubblicazione
          ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2.  Ai  sensi  dell'articolo  9-bis,  gli  obblighi  di
          pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono  assolti,
          attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati  delle
          amministrazioni pubbliche  ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente
          alla parte lavori.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  32,  della
          citata legge 6 novembre 2012, n. 190: 
                «32. Con riferimento ai procedimenti di cui al  comma
          16,  lettera  b),  del  presente  articolo,   le   stazioni
          appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri
          siti web istituzionali: la struttura proponente;  l'oggetto
          del bando; l'elenco degli operatori invitati  a  presentare
          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i
          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;
          l'importo delle somme  liquidate.  Le  stazioni  appaltanti
          sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
          ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro  il
          31 gennaio di ogni anno, tali  informazioni,  relativamente
          all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
          rese  liberamente  scaricabili  in  un   formato   digitale
          standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,
          anche  a  fini   statistici,   i   dati   informatici.   Le
          amministrazioni  trasmettono  in  formato   digitale   tali
          informazioni all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  le  pubblica
          nel  proprio  sito   web   in   una   sezione   liberamente
          consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base  alla
          tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
          individua  con  propria   deliberazione   le   informazioni
          rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
          30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
          alla Corte dei conti  l'elenco  delle  amministrazioni  che
          hanno omesso di trasmettere e pubblicare,  in  tutto  o  in
          parte, le informazioni di cui al presente comma in  formato
          digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma
          11, del codice di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. 
              (Omissis).». 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note all'articolo 22. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: 
                «Art.  2.(Comunicazione  dei  dati)  -  1.   I   dati
          anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi  alle
          opere pubbliche rilevati mediante i sistemi  informatizzati
          di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista  dal
          decreto di cui all'articolo 5, sono  resi  disponibili  dai
          soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza  almeno
          trimestrale,  salvo  differenti  cadenze   previste   nella
          fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati
          istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          - Ragioneria Generale dello Stato, ai  sensi  dell'articolo
          13 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e  di  seguito
          denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche.».