Art. 31
Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma
e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il
comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve
essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito
dopo l'abbattimento».