Art. 31 
 
 
        Delega al Governo per il sostegno al settore del riso 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal  riso  greggio,
confezionato e venduto o posto  in  vendita  o  comunque  immesso  al
consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere  utilizzata
la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  salvaguardia  delle  varieta'  di  riso  tipiche  italiane  e
indirizzo  del  miglioramento  genetico  delle  nuove   varieta'   in
costituzione; 
    b) valorizzazione della produzione  risicola,  quale  espressione
culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio
in cui e' praticata; 
    c)  tutela  del  consumatore,  con  particolare  attenzione  alla
trasparenza delle informazioni e alle denominazioni  di  vendita  del
riso; 
    d) istituzione di un registro per la classificazione delle  nuove
varieta', gestito dall'Ente nazionale risi; 
    e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle
disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  e  individuazione
dell'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni  nell'ambito
delle strutture del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali; 
    f) definizione in uno o piu' allegati tecnici,  modificabili  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
delle varieta' che possono fregiarsi della denominazione di  vendita,
delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con
indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi  merceologici
e delle caratteristiche qualitative, dei metodi  di  analisi  per  la
determinazione delle caratteristiche del riso; 
    g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi  di
cui al comma 1 e previsione della possibilita' di  esaurimento  delle
scorte confezionate ai sensi della norma abrogata; 
    h) esclusione dal campo di applicazione dei  decreti  legislativi
del prodotto tutelato da  un  sistema  di  qualita'  riconosciuto  in
ambito europeo e del prodotto destinato all'estero. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle  Camere  per  l'acquisizione  del   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da
rendere entro  sessanta  giorni  dall'assegnazione  alle  Commissioni
medesime. 
  3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al  comma
2, i decreti possono essere comunque adottati. 
  4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  primo  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo
la procedura  di  cui  al  presente  articolo,  uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Il  testo  della  legge  18  marzo  1958,   n.   325
          (Disciplina del commercio interno del riso), e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».