Art. 31 
 
                      Modifiche all'articolo 37 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «Il  certificatore  qualificato  o
accreditato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  prestatore  di
servizi fiduciari qualificato»; 
    b) al comma 2,  primo  periodo,  la  parola:  «certificatore»  e'
sostituita dalla seguente «prestatore»  e,  al  secondo  periodo,  la
parola: «certificatore» e' sostituita dalle seguenti: «prestatore  di
servizi fiduciari qualificato»; 
    c) al comma 3 la  parola:  «certificatore»  e'  sostituita  dalla
seguente: «prestatore»; 
    d)  al  comma  4  le  parole  «certificatore  accreditato»   sono
sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1»; 
    e) al comma 4-bis, le parole:  «certificatore  qualificato»  sono
sostituite dalle seguenti: «prestatore  di  cui  al  comma  1»  e  le
parole:  «un  certificatore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
prestatore di servizi fiduciari qualificato»; 
    f) dopo il comma 4-bis e' aggiunto, infine, il seguente: 
  «4-ter. Nel caso in cui  il  prestatore  di  cui  al  comma  1  non
ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo,  AgID  intima
al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta
giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si
applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  32-bis;  le  sanzioni
pecuniarie previste dal predetto  articolo  sono  aumentate  fino  al
doppio.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 37. Cessazione dell'attivita' 
              1. Il prestatore di servizi fiduciari  qualificato  che
          intende cessare l'attivita' deve,  almeno  sessanta  giorni
          prima della data di cessazione, darne avviso  a  DigitPA  e
          informare senza indugio i titolari dei certificati  da  lui
          emessi specificando che tutti i certificati non scaduti  al
          momento della cessazione saranno revocati. 
              2.  Il  prestatore  di  cui   al   comma   1   comunica
          contestualmente  la  rilevazione  della  documentazione  da
          parte di altro prestatore o  l'annullamento  della  stessa.
          L'indicazione  di  un  prestatore  di   servizi   fiduciari
          qualificato  sostitutivo  evita  la  revoca  di   tutti   i
          certificati non scaduti al momento della cessazione. 
              3. Il  prestatore  di  cui  al  comma  1  indica  altro
          depositario del registro dei certificati e  della  relativa
          documentazione. 
              4.  DigitPA  rende   nota   la   data   di   cessazione
          dell'attivita' del prestatore di cui  al  comma  1  tramite
          l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6. 
              4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la
          propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2,  un
          prestatore di servizi fiduciari qualificato  sostitutivo  e
          non  si  impegni  a  garantire  la   conservazione   e   la
          disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli
          33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca
          emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA  che  ne
          garantisce la conservazione e la disponibilita'. 
              4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma  1
          non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo,
          AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un  termine
          non  superiore  a  trenta  giorni.  In  caso   di   mancata
          ottemperanza entro il suddetto  termine,  si  applicano  le
          sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie
          previste dal  predetto  articolo  sono  aumentate  fino  al
          doppio.»