Art. 31 Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Il certificatore qualificato o accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi fiduciari qualificato»; b) al comma 2, primo periodo, la parola: «certificatore» e' sostituita dalla seguente «prestatore» e, al secondo periodo, la parola: «certificatore» e' sostituita dalle seguenti: «prestatore di servizi fiduciari qualificato»; c) al comma 3 la parola: «certificatore» e' sostituita dalla seguente: «prestatore»; d) al comma 4 le parole «certificatore accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1»; e) al comma 4-bis, le parole: «certificatore qualificato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1» e le parole: «un certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «un prestatore di servizi fiduciari qualificato»; f) dopo il comma 4-bis e' aggiunto, infine, il seguente: «4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.».
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 37. Cessazione dell'attivita' 1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a DigitPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. 2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro prestatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. 3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. 4. DigitPA rende nota la data di cessazione dell'attivita' del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6. 4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'. 4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.»