Art. 31 
 
 
        Misure dirette a favorire una migliore distribuzione 
                    delle opere cinematografiche 
 
  1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del  mercato
cinematografico impedendo il formarsi di  fenomeni  distorsivi  della
concorrenza,   nei   settori   della    produzione,    distribuzione,
programmazione e dell'esercizio cinematografico,  anche  al  fine  di
agevolare la diffusione capillare delle  opere  cinematografiche  con
particolare riferimento a quelle europee e nazionali. 
  2. In materia di tutela della concorrenza si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10  ottobre  1990,
n. 287. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato opera nei
modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge  n.  287
del 1990. 
  3. L'Autorita' di cui al comma 2, su segnalazione di chi  vi  abbia
interesse  o,  periodicamente,  d'ufficio,  adotta  i   provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi
della concorrenza, secondo le modalita' previste dalla  citata  legge
n. 287  del  1990,  qualora  sul  mercato  di  riferimento  un  unico
soggetto,   ivi   comprese   le   agenzie   territoriali    mono    o
plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale  o
anche in  una  sola  delle  citta'  capoluogo  di  regione,  detenga,
direttamente o indirettamente, una posizione  dominante  nel  mercato
della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare
riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno  dei
seguenti   settori:   produzione,    programmazione,    edizione    o
distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici. 
  4. L'Autorita' di cui al comma 2 trasmette annualmente alle  Camere
una  relazione  sullo  stato  della  concorrenza  nel  settore  della
distribuzione cinematografica. 
 
          Note all'art. 31: 
              Si riporta il testo dell'articolo  16  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          ottobre 1990, n. 240, S.O.: 
              "Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni 
              1. Le operazioni di concentrazione di  cui  all'art.  5
          devono  essere  preventivamente  comunicate   all'Autorita'
          qualora il fatturato totale realizzato a livello  nazionale
          dall'insieme delle  imprese  interessate  sia  superiore  a
          cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale
          realizzato a  livello  nazionale  dall'impresa  di  cui  e'
          prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta  miliardi
          di lire. Tali valori sono  incrementati  ogni  anno  di  un
          ammontare   equivalente   all'aumento    dell'indice    del
          deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. 
              2. Per gli istituti bancari e finanziari  il  fatturato
          e' considerato pari al  valore  di  un  decimo  del  totale
          dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,  esclusi  i  conti
          d'ordine, e per  le  compagnie  di  assicurazione  pari  al
          valore dei premi incassati. 
              3. Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  di  una
          operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              4.  Se  l'Autorita'  ritiene   che   un'operazione   di
          concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai  sensi
          dell'art. 6, avvia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della notifica, o dal momento  in  cui  ne  abbia  comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art. 14. L'Autorita', a  fronte  di  un'operazione  di
          concentrazione ritualmente comunicata, qualora non  ritenga
          necessario avviare l'istruttoria  deve  dare  comunicazione
          alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni  nel
          merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 
              5. L'offerta pubblica di acquisto che possa  dar  luogo
          ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
          di cui al comma  1  deve  essere  comunicata  all'Autorita'
          contestualmente alla  sua  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto  comunicata
          all'Autorita'  ai  sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve
          notificare l'avvio dell'istruttoria entro  quindici  giorni
          dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
          comunicazione alla Commissione nazionale per le societa'  e
          la borsa. 
              7.  L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo  la
          scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel  caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione risultino gravemente inesatte,  incomplete  o
          non veritiere. 
              8.  L'Autorita',  entro  il   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria  di  cui
          al presente articolo, deve dare comunicazione alle  imprese
          interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, delle  proprie  conclusioni  nel  merito.
          Tale   termine   puo'   essere    prorogato    nel    corso
          dell'istruttoria per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni, qualora le imprese non  forniscano  informazioni  e
          dati   a   loro   richiesti   che    siano    nella    loro
          disponibilita'.".