Art. 31 Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione 1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DO e la specificazione «storico» per i vini spumanti DO e' riservata ai vini della zona di origine piu' antica, ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica e' quella delimitata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 31 luglio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 1932. In tale zona non possono essere impiantati o dichiarati allo schedario viticolo vigneti per il Chianti a DOCG. 2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini a DO che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a: a) due anni per i vini rossi; b) un anno per i vini bianchi; c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo Charmat»; d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» e' consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione. 4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti, e' attribuita ai vini a DO aventi caratteristiche qualitative piu' elevate, derivanti da una regolamentazione piu' restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonche': a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento in volume; b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento in volume. 5. La menzione «superiore» non puo' essere abbinata ne' alla menzione «novello» ne' alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti. 6. La menzione «gran selezione» e' attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve siano conferite a societa' cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente; b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva», qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione; c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l'1 per cento in volume e sia effettuato con le seguenti modalita': 1) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni; 2) sui vini diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la concentrazione parziale a freddo, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni; 3) nella produzione dei vini spumanti, secondo le modalita' e i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale. 7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non puo' essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione. 8. La menzione «novello» e' attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. 9. Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a DO e IGT tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e' attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatte salve le denominazioni preesistenti. 10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, puo' essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purche' sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco puo' essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4. 11. I vini a DO e i vini a IG possono utilizzare nell'etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. 12. Per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve. 13. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione «vigna», devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione nonche' definiti parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.