Art. 31 
 
 
      Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione 
 
  1. La specificazione «classico» per i vini non  spumanti  DO  e  la
specificazione «storico» per i vini spumanti DO e' riservata ai  vini
della zona di origine piu' antica, ai quali  puo'  essere  attribuita
una  regolamentazione  autonoma  anche   nell'ambito   della   stessa
denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica e'  quella
delimitata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 31
luglio 1932,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  209  del  9
settembre  1932.  In  tale  zona  non  possono  essere  impiantati  o
dichiarati allo schedario viticolo vigneti per il Chianti a DOCG. 
  2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini a DO che siano stati
sottoposti a  un  periodo  di  invecchiamento,  compreso  l'eventuale
affinamento, non inferiore a: 
    a) due anni per i vini rossi; 
    b) un anno per i vini bianchi; 
    c)  un  anno  per  i  vini  spumanti  ottenuti  con   metodo   di
fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti»  o  «metodo
Charmat»; 
    d) tre anni per i  vini  spumanti  ottenuti  con  rifermentazione
naturale in bottiglia. 
  3. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  fatto  salvo  quanto
previsto per le denominazioni preesistenti. In  caso  di  taglio  tra
vini di annate diverse, l'immissione  al  consumo  del  vino  con  la
menzione «riserva» e' consentita solo al  momento  in  cui  tutta  la
partita abbia concluso il periodo minimo di  invecchiamento  previsto
dal relativo disciplinare di produzione. 
  4. La menzione «superiore», fatto  salvo  quanto  previsto  per  le
denominazioni  preesistenti,  e'  attribuita  ai  vini  a  DO  aventi
caratteristiche  qualitative   piu'   elevate,   derivanti   da   una
regolamentazione  piu'  restrittiva  che   preveda,   rispetto   alla
tipologia non classificata con tale menzione,  una  resa  per  ettaro
delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonche': 
    a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale  delle  uve
superiore di almeno 0,5 per cento in volume; 
    b) un titolo alcolometrico minimo  totale  dei  vini  al  consumo
superiore di almeno 0,5 per cento in volume. 
  5. La menzione  «superiore»  non  puo'  essere  abbinata  ne'  alla
menzione «novello»  ne'  alla  menzione  «riserva»,  fatte  salve  le
denominazioni preesistenti. 
  6. La menzione «gran selezione» e'  attribuita  ai  vini  DOCG  che
rispondono alle seguenti caratteristiche: 
    a)  i  vini   devono   essere   ottenuti   esclusivamente   dalla
vinificazione delle uve prodotte dai  vigneti  condotti  dall'azienda
imbottigliatrice, anche se imbottigliati da  terzi  per  conto  della
stessa; qualora dette uve siano conferite a societa' cooperative,  le
stesse devono essere vinificate separatamente e i  vini  ottenuti  da
queste devono essere imbottigliati separatamente; 
    b) i vini devono  presentare  caratteristiche  chimico-fisiche  e
organolettiche  almeno  pari  a  quelle  previste  per  la   menzione
«superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno
pari a quello dei vini che  si  fregiano  della  menzione  «riserva»,
qualora dette menzioni siano previste nel  relativo  disciplinare  di
produzione; 
    c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a  condizione
che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale  non  superi
l'1 per cento in volume e sia effettuato con le seguenti modalita': 
      1)  sui  mosti  d'uva,  mediante  la  concentrazione  parziale,
compresa  l'osmosi  inversa,  esclusa  l'aggiunta  di   prodotti   di
arricchimento esogeni; 
      2) sui vini diversi da quelli di cui al numero 3), mediante  la
concentrazione parziale a freddo, esclusa l'aggiunta di  prodotti  di
arricchimento esogeni; 
      3) nella produzione dei vini spumanti, secondo le modalita' e i
limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale. 
  7. Non possono  essere  utilizzate  ulteriori  e  diverse  menzioni
contenenti  il  termine  «selezione»  oltre   alla   menzione   «gran
selezione». La menzione «gran selezione» non puo'  essere  attribuita
congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione
per  le  DOCG  che  contengono   tali   menzioni   nel   nome   della
denominazione. 
  8. La menzione «novello» e' attribuita alle categorie dei vini a DO
e IG tranquilli e  frizzanti,  prodotti  conformemente  alla  vigente
normativa nazionale e dell'Unione europea. 
  9. Le menzioni «passito» o  «vino  passito»  sono  attribuite  alle
categorie dei vini a DO e IGT tranquilli, compresi  i  «vini  da  uve
stramature» e i  «vini  ottenuti  da  uve  passite»,  ottenuti  dalla
fermentazione  di  uve  sottoposte  ad  appassimento  naturale  o  in
ambiente  condizionato.  La  menzione  «vino  passito  liquoroso»  e'
attribuita  alla  categoria  dei  vini  a   IGT,   fatte   salve   le
denominazioni preesistenti. 
  10. La menzione «vigna» o i suoi  sinonimi,  seguita  dal  relativo
toponimo o nome  tradizionale,  puo'  essere  utilizzata  solo  nella
presentazione o nella designazione  dei  vini  a  DO  ottenuti  dalla
superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale,
purche' sia rivendicata nella denuncia annuale  di  produzione  delle
uve prevista dall'articolo 37 e a  condizione  che  la  vinificazione
delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto  un
apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante  procedura
che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco puo' essere
delegata ai consorzi di tutela riconosciuti  ai  sensi  dell'articolo
41, comma 4. 
  11. I vini a DO e i vini a IG possono utilizzare nell'etichettatura
nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a
particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del
prodotto. 
  12. Per i vini a DO, ad esclusione dei  vini  liquorosi,  dei  vini
spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti,  deve
essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve. 
  13. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di  cui  al  presente
articolo, fatta eccezione per  la  menzione  «vigna»,  devono  essere
espressamente previste negli specifici  disciplinari  di  produzione,
nell'ambito dei  quali  possono  essere  regolamentate  le  ulteriori
condizioni di utilizzazione nonche' definiti  parametri  maggiormente
restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.