Art. 31 
 
       Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio 
 
  1. Per la liquidazione delle indennita' dovute ai giudici di  pace,
ai giudici onorari di tribunale e  ai  vice  procuratori  onorari  in
servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
continuano  ad  applicarsi,  sino  alla  scadenza  del  quarto   anno
successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle  disposizioni
di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  per  i
giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 273, per i  giudici  onorari  di  tribunale  e  per  i  vice
procuratori onorari. 
  2. Nel corso del primo quadriennio  successivo  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui  al  medesimo
comma che ne facciano richiesta con le modalita' di cui al  comma  3,
le indennita' spettano in conformita' alla complessiva disciplina  di
cui all'articolo  23,  sostituendo  l'importo  dell'indennita'  lorda
annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del  citato
articolo  23,  con  l'importo  annuo  di  euro  24.210;  resta  ferma
l'applicazione  delle  altre  disposizioni  contenute  nel   predetto
articolo. In tal caso  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che  a
due, giorni a settimana. 
  3. I magistrati onorari di cui al comma  1  optano  per  il  regime
previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro
il  termine  di  sei  mesi  prima  della  scadenza  del  quarto  anno
successivo alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
termine  di  cui  al  presente  comma  e'  perentorio.  Relativamente
all'ufficio del giudice di pace l'istanza e' presentata al presidente
del  tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede  l'ufficio.  Il  capo
dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le
istanze ricevute. 
  4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle
indennita' dovute  ai  magistrati  onorari  di  cui  al  comma  1  si
applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le  disposizioni  del
Capo IX. 
  5. In conseguenza di quanto disposto dal comma  1  e  fermo  quanto
previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
3, secondo e terzo periodo, si applicano  ai  magistrati  onorari  in
servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  a
decorrere dalla scadenza del quarto  anno  successivo  alla  predetta
data. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          21 novembre 1991, n. 374: 
              «Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di  pace).  -
          1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario. 
              2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione  di
          giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di euro  36,15
          per  ciascuna  udienza  civile  o  penale,  anche  se   non
          dibattimentale,  e  per  l'attivita'  di  apposizione   dei
          sigilli, nonche' di euro  56,81  per  ogni  altro  processo
          assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. 
              3. E' altresi' dovuta un'indennita' di euro 258,23  per
          ciascun mese di effettivo servizio  a  titolo  di  rimborso
          spese per l'attivita' di formazione,  aggiornamento  e  per
          l'espletamento dei servizi generali di istituto.  Nulla  e'
          dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e  per
          le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel
          numero delle 110 udienze non  si  computano  quelle  per  i
          provvedimenti indicati  al  comma  3-quater,  per  ciascuna
          delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20. 
              3-bis. In materia civile e'  corrisposta  altresi'  una
          indennita' di euro 10,33  per  ogni  decreto  ingiuntivo  o
          ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
          articoli 641 e 186-ter  del  codice  di  procedura  civile;
          l'indennita' spetta anche se la domanda di  ingiunzione  e'
          rigettata con provvedimento motivato. 
              3-ter.  In  materia  penale  al  giudice  di  pace   e'
          corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di
          ognuno dei seguenti provvedimenti: 
              a) decreto di archiviazione, di cui agli  articoli  17,
          comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo  28  agosto
          2000, n. 274, e successive modificazioni; 
              b)  ordinanza  che  dichiara  l'incompetenza,  di   cui
          all'art. 26, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  n.  274
          del 2000, e successive modificazioni; 
              c) provvedimento  con  il  quale  il  giudice  di  pace
          dichiara  il   ricorso   inammissibile   o   manifestamente
          infondato,  disponendone  la   trasmissione   al   pubblico
          ministero per l'ulteriore corso del  procedimento,  di  cui
          all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo  n.  274  del
          2000, e successive modificazioni; 
              d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione,
          di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274
          del 2000, e successive modificazioni; 
              e)  provvedimento  di  modifica  delle   modalita'   di
          esecuzione della permanenza domiciliare  e  del  lavoro  di
          pubblica utilita', di cui all'art. 44, comma 1, del decreto
          legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; 
              f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero
          per ulteriori indagini, di cui all'art. 17,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  n.  274  del   2000,   e   successive
          modificazioni; 
              g) decreto di sequestro preventivo e  conservativo,  di
          cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000,  e
          successive  modificazioni,  e  provvedimento  motivato   di
          rigetto  della  richiesta  di  emissione  del  decreto   di
          sequestro preventivo e conservativo; 
              h) decisione sull'opposizione al decreto  del  pubblico
          ministero  che   dispone   la   restituzione   delle   cose
          sequestrate  o  respinge  la  relativa  richiesta,  di  cui
          all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo  n.  274  del
          2000, e successive modificazioni; 
              i)  decisione  sulla  richiesta  di  riapertura   delle
          indagini,  di  cui  all'art.  19,  comma  2,  del   decreto
          legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; 
              l)  autorizzazione  a   disporre   le   operazioni   di
          intercettazione   di    conversazioni    telefoniche,    di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche,  ovvero  altre
          forme di telecomunicazione, di cui all'art.  19,  comma  2,
          del decreto legislativo  n.  274  del  2000,  e  successive
          modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione. 
              3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli  13,
          commi 5-bis e 8, e 14,  comma  4,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio   1998,   n.   286   e   successive
          modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10. 
              4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi  2,  3,
          3-bis e 3-ter, nonche' 3-quater, del presente articolo e di
          cui al comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato  ogni  tre
          anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica,  in  relazione  alla  variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio
          precedente. 
              4-bis. Le indennita'  previste  dal  presente  articolo
          sono  cumulabili  con  i  trattamenti  pensionistici  e  di
          quiescenza comunque denominati. 
              4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non
          possono superare in ogni  caso  l'importo  di  euro  72.000
          lordi annui.». 
              - Per l'art. 4 del citato decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 273, vedi nelle note alle premesse.