Art. 31 Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Note all'art. 31: Per il testo dell'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 13. - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 252, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.»: «Art. 52. Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari. (Omissis). 3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.». Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 si vedano le note all'articolo 13.