Art. 31 
 
 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
  volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche
al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  guardia  di
finanza  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche  nei
casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della  legge  23  marzo
1983, n. 78. 
 
          Note all'art. 31: 
              Per il  testo  dell'articolo  5,  comma  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          394, si vedano le note all'articolo 13. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          252, recante «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le
          Forze di polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento
          di concertazione delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed  al
          biennio economico 1998-1999.»: 
              «Art. 52. Indennita' di impiego operativo per attivita'
          di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio,  di  imbarco  e
          relative indennita' supplementari. 
              (Omissis). 
                3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
          della guardia di finanza, si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   n.   394   del   1995   e   successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  e  nelle  misure  ivi
          stabilite.». 
              Per il testo dell'articolo  17  della  legge  23  marzo
          1983, n. 78 si vedano le note all'articolo 13.