Art. 31 
 
                       Coordinamento normativo 
 
  1. All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il primo periodo e' soppresso; 
    b) il comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal  seguente:  «3.
Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma  3,  iscritti  nel  Registro
unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente
alle attivita' diverse da quelle  elencate  all'articolo  5,  purche'
siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.»; 
  2. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  3,  dopo  le  parole  «enti  del  Terzo
settore»  le  parole  «non   commerciali»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «iscritti nella  sezione  enti  filantropici  del  Registro
Unico Nazionale del Terzo settore o» e le  parole «comma  1,  lettera
u)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere  a)  o  u)  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 
    b) all'articolo 6, il comma 9 e'  sostituito  dal  seguente:  «9.
Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti  a  titolo
gratuito effettuati dai privati nei confronti  di  trust  ovvero  dei
fondi speciali di cui al comma 3  dell'articolo  1  si  applicano  le
detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo  periodo,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di  cui  al
comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi  indicato  elevato
al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e  comunque  nella
misura massima di 100.000 euro annui.»; 
  3. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il  comma  7
e' sostituito dal seguente: «7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentito  il  Tavolo  permanente  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai  sensi  del
comma 1, lettera e), del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Si  riporta  l'articolo  89,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 89 (Coordinamento normativo). - 1. Agli enti  del
          Terzo settore di cui  all'articolo  79,  comma  1,  non  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
              a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2,  5
          e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1,  comma  2  e  10,
          comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
              c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
              2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad
          applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi
          alle attivita' di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei
          soggetti di cui  all'articolo  4,  comma  3,  iscritti  nel
          Registro unico nazionale del Terzo Settore. 
              3. (Soppresso). Ai  soggetti  di  cui  all'articolo  4,
          comma 3, iscritti nel Registro unico  nazionale  del  Terzo
          settore gli articoli da 143 a 148  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si  applicano
          limitatamente alle attivita'  diverse  da  quelle  elencate
          all'articolo 5, purche' siano  in  possesso  dei  requisiti
          qualificanti ivi previsti. 
              4. All'articolo 148, comma 3,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "Per le
          associazioni   politiche,   sindacali   e   di   categoria,
          religiose,     assistenziali,      culturali,      sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extra-scolastica   della   persona   non   si   considerano
          commerciali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per   le
          associazioni   politiche,   sindacali   e   di   categoria,
          religiose, sportive  dilettantistiche  non  si  considerano
          commerciali". 
              5. All'articolo 6, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
          il seguente comma: "La riduzione non si applica  agli  enti
          iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
          soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice  del  Terzo
          settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti  nel  Registro  unico
          nazionale  del  Terzo  settore,  la  riduzione  si  applica
          limitatamente alle attivita'  diverse  da  quelle  elencate
          all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo". 
              6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:  "al
          decreto  legislativo  4  dicembre  1997,   n.   460"   sono
          sostituite dalle seguenti: "al codice del Terzo settore  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  della  legge  6
          giugno 2016, n. 106". 
              7. Si intendono riferite agli enti non commerciali  del
          Terzo  settore  di  cui  all'articolo  82,  comma   1,   le
          disposizioni  normative  vigenti  riferite  alle  ONLUS  in
          quanto  compatibili  con  le  disposizioni   del   presente
          decreto. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo  3,  terzo  comma,  primo  periodo,  le
          parole "di enti e associazioni che  senza  scopo  di  lucro
          perseguono  finalita'   educative,   culturali,   sportive,
          religiose e di assistenza e solidarieta'  sociale,  nonche'
          delle organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
          (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "di enti del Terzo
          settore di natura non commerciale"; 
              b) all'articolo 10, primo comma, ai  numeri  15),  19),
          20) e  27-ter),  la  parola  "ONLUS"  e'  sostituita  dalle
          seguenti:  "enti  del   Terzo   settore   di   natura   non
          commerciale". 
              8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016,
          n.  112,  le  parole:  "organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  riconosciute
          come persone giuridiche, che  operano  prevalentemente  nel
          settore della beneficenza di cui al comma  1,  lettera  a),
          numero 3),  dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello
          stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "enti  del
          Terzo settore non commerciali, che operano  prevalentemente
          nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5,  comma
          1, lettera u)". 
              9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014
          n. 125  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  "Le
          Organizzazioni non governative di  cui  al  presente  comma
          sono  iscritte  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore". 
              10. All'articolo 6, comma  9,  della  legge  22  giugno
          2016, n. 112 le parole "le agevolazioni di cui all'articolo
          14, comma 1,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n.  80,   e   i   limiti   ivi   indicati   sono   elevati,
          rispettivamente, al 20 per cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato  e  a  100.000  euro"  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "le agevolazioni previste per  le  organizzazioni
          di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del
          codice del Terzo settore di cui all'articolo  1,  comma  2,
          lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 
              11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli
          enti del Terzo settore non commerciali di cui  all'articolo
          79, comma 5,  nonche'  alle  cooperative  sociali,  non  si
          applicano,  per  le  medesime   erogazioni   liberali,   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  15,   comma   1.1.   e
          all'articolo 100, comma 2,  lettera  h),  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              12.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni liberali prevista  dall'articolo  10,  comma  1,
          lettera g), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni il soggetto erogante non  usufruisca
          delle detrazioni d'imposta di cui  all'articolo  15,  comma
          1.1, del medesimo testo unico. 
              13.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni liberali previste dall'articolo  100,  comma  2,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle deduzioni previste dalla  lettera  h)  del
          medesimo articolo 100, comma 2. 
              14.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni liberali previste  all'articolo  153,  comma  6,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma  3
          del medesimo articolo 153. 
              15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla  legge  11
          novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte
          nel Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,  non  si
          applica  l'articolo  25,  comma  5  del  suddetto   decreto
          legislativo. 
              16. Alle associazioni che operano o che  partecipano  a
          manifestazioni di particolare interesse storico,  artistico
          e culturale, legate  agli  usi  ed  alle  tradizioni  delle
          comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del
          Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185,  186
          e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              17.  In  attuazione  dell'articolo  115   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo,  le  regioni,  gli
          enti locali e gli  altri  enti  pubblici  possono  attivare
          forme speciali di partenariato con enti del  Terzo  settore
          che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1,
          lettere  f),  i),  k)  o  z),  individuati  attraverso   le
          procedure semplificate di cui all'articolo  151,  comma  3,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla
          prestazione  di  attivita'  di   valorizzazione   di   beni
          culturali immobili di appartenenza pubblica. 
              18. Le attivita' indicate  all'articolo  79,  comma  4,
          lett.  a),  fermo  restando   il   regime   di   esclusione
          dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro
          tributo. 
              19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole  "i
          soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli
          enti del Terzo settore non commerciali di cui  all'articolo
          79,  comma  5,  del  codice  del  Terzo  settore   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106"; 
              b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero  2,  le
          parole "agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti  privati
          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi
          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano
          attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
          e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale  nonche'
          attraverso  forme  di  mutualita'"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "ai soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166". 
              20. All'articolo 15 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma  6,  le  parole  "i
          soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli
          enti del Terzo settore non commerciali di cui  all'articolo
          79,  comma  5,  del  codice  del  Terzo  settore   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106". 
              21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27  dicembre
          2013, n. 147 le parole "i soggetti di cui  all'articolo  10
          del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460"  sono
          sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore  non
          commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del
          Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106". 
              22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003,
          n. 155 le parole "i soggetti di  cui  all'articolo  10  del
          decreto  legislativo  4  dicembre  1997,   n.   460"   sono
          sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore  non
          commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del
          Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106". 
              23.  All'articolo  157,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a) le parole "organizzazioni non lucrative di  utilita'
          sociale (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "enti  del
          Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
          5, del codice del Terzo  settore  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; 
              b)  le  parole  "Alle  ONLUS"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "Agli enti del Terzo settore non  commerciali  di
          cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo  settore
          di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  6
          giugno 2016, n. 106".». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 della  legge
          22  giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in  materia   di
          assistenza in favore delle persone  con  disabilita'  grave
          prive del sostegno familiare), come modificati dal presente
          decreto: 
              «Art.  1  (Finalita').  -  1.  La  presente  legge,  in
          attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3,  30,
          32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24  e  26  della
          Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e  dagli
          articoli 3 e 19, con particolare riferimento  al  comma  1,
          lettera a),  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita', fatta a New York  il
          13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia  ai  sensi  della
          legge  3  marzo  2009,  n.  18,  e'  volta  a  favorire  il
          benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia  delle
          persone con disabilita'. 
              2. La presente legge disciplina misure  di  assistenza,
          cura e protezione nel superiore interesse delle persone con
          disabilita'   grave,   non   determinata    dal    naturale
          invecchiamento o  da  patologie  connesse  alla  senilita',
          prive di sostegno familiare in quanto mancanti di  entrambi
          i genitori o perche'  gli  stessi  non  sono  in  grado  di
          fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche'  in  vista
          del  venir  meno  del  sostegno  familiare,  attraverso  la
          progressiva presa in carico della persona interessata  gia'
          durante l'esistenza in  vita  dei  genitori.  Tali  misure,
          volte  anche  ad  evitare   l'istituzionalizzazione,   sono
          integrate, con il coinvolgimento dei soggetti  interessati,
          nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge
          8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta'  delle
          persone con disabilita'  grave,  ove  possibile,  dei  loro
          genitori o di chi ne tutela  gli  interessi.  Lo  stato  di
          disabilita' grave, di cui all'articolo 3,  comma  3,  della
          legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e'  accertato  con  le
          modalita' indicate all'articolo  4  della  medesima  legge.
          Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e
          gli altri interventi di cura e di sostegno  previsti  dalla
          legislazione  vigente   in   favore   delle   persone   con
          disabilita'. 
              3. La presente legge e' volta, altresi',  ad  agevolare
          le erogazioni da parte di soggetti privati, la  stipula  di
          polizze di assicurazione e la  costituzione  di  trust,  di
          vincoli di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice  civile  e  di  fondi  speciali,  composti  di  beni
          sottoposti a vincolo di  destinazione  e  disciplinati  con
          contratto di affidamento fiduciario anche a favore di  enti
          del Terzo settore iscritti nella sezione enti  filantropici
          del Registro Unico  Nazionale  del  Terzo  settore  o,  che
          operano prevalentemente nel settore  della  beneficenza  di
          cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 117, in favore di persone con disabilita'
          grave, secondo le  modalita'  e  alle  condizioni  previste
          dagli articoli 5 e 6 della presente legge.». 
              «Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di  destinazione
          e fondi speciali composti di beni sottoposti a  vincolo  di
          destinazione). - 1. I beni e i diritti conferiti  in  trust
          ovvero  gravati  da  vincoli   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati  a
          fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti
          in favore delle persone con disabilita' grave come definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle  successioni
          e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
              2. Le esenzioni e le agevolazioni di  cui  al  presente
          articolo sono ammesse a condizione che il  trust  ovvero  i
          fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero  il
          vincolo di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice   civile   perseguano   come   finalita'   esclusiva
          l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle  persone
          con  disabilita'  grave,  in  favore   delle   quali   sono
          istituiti. La suddetta finalita' deve essere  espressamente
          indicata nell'atto istitutivo del  trust,  nel  regolamento
          dei fondi speciali o nell'atto istitutivo  del  vincolo  di
          destinazione. 
              3. Le esenzioni e le agevolazioni di  cui  al  presente
          articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente,  anche
          le seguenti condizioni: 
              a) l'istituzione  del  trust  ovvero  il  contratto  di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la  costituzione  del
          vincolo di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice civile siano fatti per atto pubblico; 
              b) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto  di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui  al  comma  3  dell'articolo   1   ovvero   l'atto   di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter del codice  civile  identifichino  in
          maniera  chiara  e  univoca  i  soggetti  coinvolti   e   i
          rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e  i  bisogni
          specifici delle persone con disabilita'  grave,  in  favore
          delle  quali  sono  istituiti;   indichino   le   attivita'
          assistenziali  necessarie  a  garantire  la   cura   e   la
          soddisfazione dei bisogni  delle  persone  con  disabilita'
          grave, comprese  le  attivita'  finalizzate  a  ridurre  il
          rischio della istituzionalizzazione delle medesime  persone
          con disabilita' grave; 
              c) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto  di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui  al  comma  3  dell'articolo   1   ovvero   l'atto   di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo  2645-ter  del  codice   civile   individuino,
          rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e
          del gestore, con  riguardo  al  progetto  di  vita  e  agli
          obiettivi di benessere che lo  stesso  deve  promuovere  in
          favore delle persone con disabilita' grave, adottando  ogni
          misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo
          ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto
          di  costituzione  del  vincolo  di  destinazione  indichino
          inoltre gli obblighi e le modalita'  di  rendicontazione  a
          carico del trustee o del fiduciario o del gestore; 
              d) gli  esclusivi  beneficiari  del  trust  ovvero  del
          contratto di affidamento fiduciario che disciplina i  fondi
          speciali di cui al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  del
          vincolo di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice civile siano le persone con disabilita' grave; 
              e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel  trust  o
          nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero
          i beni immobili  o  i  beni  mobili  iscritti  in  pubblici
          registri  gravati  dal  vincolo  di  destinazione  di   cui
          all'articolo 2645-ter del  codice  civile  siano  destinati
          esclusivamente   alla   realizzazione    delle    finalita'
          assistenziali del trust ovvero dei  fondi  speciali  o  del
          vincolo di destinazione; 
              f) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto  di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui  al  comma  3  dell'articolo   1   ovvero   l'atto   di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter  del  codice  civile  individuino  il
          soggetto preposto al controllo delle  obbligazioni  imposte
          all'atto dell'istituzione del trust  o  della  stipula  dei
          fondi speciali ovvero della  costituzione  del  vincolo  di
          destinazione a carico del trustee o del  fiduciario  o  del
          gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per  tutta
          la durata del trust o dei fondi speciali o del  vincolo  di
          destinazione; 
              g) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto  di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui  al  comma  3  dell'articolo   1   ovvero   l'atto   di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter del  codice  civile  stabiliscano  il
          termine finale della durata  del  trust  ovvero  dei  fondi
          speciali di cui al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  del
          vincolo di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice civile nella data  della  morte  della  persona  con
          disabilita' grave; 
              h) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto  di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui  al  comma  3  dell'articolo   1   ovvero   l'atto   di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter del  codice  civile  stabiliscano  la
          destinazione del patrimonio residuo. 
              4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto  ai
          soggetti che hanno istituito il trust  ovvero  stipulato  i
          fondi speciali di cui al comma  3  dell'articolo  1  ovvero
          costituito il vincolo di destinazione di  cui  all'articolo
          2645-ter del codice civile, i trasferimenti di  beni  e  di
          diritti reali a favore dei suddetti soggetti  godono  delle
          medesime  esenzioni  dall'imposta   sulle   successioni   e
          donazioni di cui al  presente  articolo  e  le  imposte  di
          registro, ipotecaria e catastale  si  applicano  in  misura
          fissa. 
              5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in  caso
          di morte del beneficiario del trust  ovvero  del  contratto
          che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma   3
          dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione  di  cui
          all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a  favore
          di  soggetti   con   disabilita'   grave,   come   definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai
          sensi della lettera h) del comma 3 del  presente  articolo,
          e'  soggetto  all'imposta  sulle  successioni  e  donazioni
          prevista  dall'articolo  2,  commi  da   47   a   49,   del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  e
          successive modificazioni, in considerazione del rapporto di
          parentela  o   coniugio   intercorrente   tra   disponente,
          fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. 
              6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore  dei
          trust  ovvero  dei  fondi  speciali  di  cui  al  comma   3
          dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione  di  cui
          all'articolo  2645-ter  del  codice  civile,  istituiti  in
          favore delle persone con disabilita'  grave  come  definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima  legge,  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale si applicano in misura fissa. 
              7. Gli atti, i  documenti,  le  istanze,  i  contratti,
          nonche' le copie  dichiarate  conformi,  gli  estratti,  le
          certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in
          essere o richiesti dal trustee ovvero  dal  fiduciario  del
          fondo  speciale  ovvero  dal   gestore   del   vincolo   di
          destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642. 
              8. In caso di conferimento di  immobili  e  di  diritti
          reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai
          fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i  comuni
          possono stabilire, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o  esenzioni
          ai fini dell'imposta  municipale  propria  per  i  soggetti
          passivi  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              9. Alle erogazioni  liberali,  alle  donazioni  e  agli
          altri atti a titolo gratuito  effettuati  dai  privati  nei
          confronti di trust ovvero dei  fondi  speciali  di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste
          dall'articolo 83, comma 1,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al
          comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato
          elevato al 20 per cento del reddito complessivo  dichiarato
          e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui. 
              10. Le agevolazioni di cui ai commi 1,  4,  6  e  7  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le  agevolazioni
          di cui al comma 9 si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta 2016. 
              11. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali e il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita', entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4,  6  e
          7, valutate  in  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di
          euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   ai    sensi
          dell'articolo 9.». 
              - Si riporta l'articolo 16 della legge 19 agosto  2016,
          n.  166  (Disposizioni  concernenti  la  donazione   e   la
          distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a  fini
          di  solidarieta'  sociale  e  per  la   limitazione   degli
          sprechi), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 16 (Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite
          di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri  prodotti
          a fini di solidarieta' sociale). -  1.  La  presunzione  di
          cessione di cui all'articolo 1 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1997,
          n. 441, non  opera  per  le  seguenti  tipologie  di  beni,
          qualora la distruzione si realizzi  con  la  loro  cessione
          gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
          b), della presente legge: 
              a) delle eccedenze alimentari di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera c); 
              b) dei medicinali, di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
          decreto  del  Ministro  della  salute  adottato  ai   sensi
          dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo  24
          aprile 2006, n.  219,  introdotto  dall'articolo  15  della
          presente legge; 
              c) degli articoli di medicazione  di  cui  le  farmacie
          devono   obbligatoriamente   essere   dotate   secondo   la
          farmacopea ufficiale, di cui al numero 114)  della  tabella
          A, parte III, allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   non    piu'
          commercializzati,   purche'    in    confezioni    integre,
          correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
          in modo tale da  garantire  la  qualita',  la  sicurezza  e
          l'efficacia originarie; 
              d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura  della
          persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa,
          degli integratori  alimentari,  dei  biocidi,  dei  presidi
          medico  chirurgici,  dei  prodotti  di  cartoleria   e   di
          cancelleria, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari; 
              e) degli altri prodotti  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi
          del comma 7, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari. 
              2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si
          considerano destinati a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  a
          condizione che: 
              a) per ogni cessione gratuita sia emesso  un  documento
          di trasporto avente le caratteristiche determinate  con  il
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 agosto 1996,  n.  472,  ovvero  un  documento
          equipollente; 
              b)    il     donatore     trasmetta     agli     uffici
          dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia
          di   finanza   competenti,   per   via   telematica,    una
          comunicazione riepilogativa delle  cessioni  effettuate  in
          ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse,
          dei dati contenuti nel relativo documento  di  trasporto  o
          nel documento equipollente  nonche'  del  valore  dei  beni
          ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.
          La comunicazione e' trasmessa entro il giorno  5  del  mese
          successivo  a  quello  in  cui  sono  state  effettuate  le
          cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Il  donatore   e'
          esonerato  dall'obbligo  di  comunicazione  di   cui   alla
          presente lettera per le cessioni  di  eccedenze  alimentari
          facilmente  deperibili,  nonche'  per  le   cessioni   che,
          singolarmente considerate, siano di valore non superiore  a
          15.000 euro; 
              c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la  fine
          del  mese  successivo  a  ciascun  trimestre,   un'apposita
          dichiarazione  trimestrale,   recante   gli   estremi   dei
          documenti  di  trasporto  o  dei   documenti   equipollenti
          relativi  alle  cessioni  ricevute,  nonche'  l'impegno  ad
          utilizzare i beni  medesimi  in  conformita'  alle  proprie
          finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia  accertato  un
          utilizzo  diverso,  le  operazioni   realizzate   dall'ente
          donatario   si   considerano   effettuate,   agli   effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi
          e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
          nell'esercizio di un'attivita' commerciale. 
              4. (Abrogato). 
              5. All'articolo 13 del decreto legislativo  4  dicembre
          1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2: 
              1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i  prodotti
          farmaceutici» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  altri
          prodotti,  da  individuare   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  destinati  a   fini   di
          solidarieta' sociale senza scopo di lucro»; 
              2)  le  parole:  «alle  ONLUS»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «ai soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»; 
              3) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
          disposizioni del presente comma si applicano  a  condizione
          che per ogni singola cessione sia predisposto un  documento
          di trasporto progressivamente numerato ovvero un  documento
          equipollente, contenente l'indicazione  della  data,  degli
          estremi  identificativi  del  cedente,  del  cessionario  e
          dell'eventuale  incaricato  del  trasporto,  nonche'  della
          qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.»; 
              b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. Le disposizioni dei commi 2  e  3  si  applicano  a
          condizione   che   il   soggetto   beneficiario    effettui
          un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei  beni
          ceduti, da conservare agli atti dell'impresa  cedente,  con
          l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di
          documenti equipollenti corrispondenti ad ogni  cessione,  e
          in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente
          i   beni   ricevuti   in   conformita'    alle    finalita'
          istituzionali, e che, a  pena  di  decadenza  dai  benefici
          fiscali  previsti  dal  presente   decreto,   ne   realizzi
          l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale
          senza scopo di lucro». 
              6. Al comma 15 dell'articolo 6 della  legge  13  maggio
          1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  dopo  le  parole:  «I  prodotti  alimentari»   sono
          inserite le seguenti: «, anche oltre il termine  minimo  di
          conservazione,   purche'   siano   garantite   l'integrita'
          dell'imballaggio  primario  e  le  idonee   condizioni   di
          conservazione, e  i  prodotti  farmaceutici  nonche'  altri
          prodotti,  da  individuare   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  destinati  a   fini   di
          solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»; 
              b)  dopo  le  parole:  «decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,»  sono  inserite  le
          seguenti: «agli enti pubblici  nonche'  agli  enti  privati
          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi
          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano
          attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
          e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale  nonche'
          attraverso forme di mutualita',». 
              7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito
          il Tavolo permanente di coordinamento di  cui  all'articolo
          8, con proprio decreto, puo'  individuare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, altri  prodotti  ai
          sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.». 
              - Per il testo  dell'articolo  4,  del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017, si veda la  nota  all'articolo
          2. 
              - Si riportano gli articoli da 143  a  148  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              «Art.  143  (Reddito  complessivo).  -  1.  Il  reddito
          complessivo degli enti non commerciali di cui alla  lettera
          c) del comma  1  dell'articolo  73e'  formato  dai  redditi
          fondiari,  di  capitale,  di  impresa  e  diversi,  ovunque
          prodotti e quale ne sia la destinazione, ad  esclusione  di
          quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a  ritenuta
          alla fonte a titolo di imposta o  ad  imposta  sostitutiva.
          Per  i  medesimi  enti   non   si   considerano   attivita'
          commerciali  le  prestazioni  di  servizi  non   rientranti
          nell'articolo 2195 del codice civile  rese  in  conformita'
          alle  finalita'  istituzionali  dell'ente  senza  specifica
          organizzazione e verso pagamento di corrispettivi  che  non
          eccedono i costi di diretta imputazione. 
              2. Il reddito complessivo  e'  determinato  secondo  le
          disposizioni dell'articolo 8. 
              3. Non concorrono in  ogni  caso  alla  formazione  del
          reddito degli enti non commerciali di cui alla  lettera  c)
          del comma 1 dell'articolo 73: 
              a) i fondi pervenuti ai  predetti  enti  a  seguito  di
          raccolte  pubbliche   effettuate   occasionalmente,   anche
          mediante offerte di beni di modico valore o di  servizi  ai
          sovventori, in concomitanza di celebrazioni,  ricorrenze  o
          campagne di sensibilizzazione; 
              b)  i   contributi   corrisposti   da   Amministrazioni
          pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato
          o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8,  comma
          7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come
          sostituito  dall'articolo  9,  comma  1,  lettera  g),  del
          decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  di  attivita'
          aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai  fini
          istituzionali degli enti stessi». 
              «Art. 144 (Determinazione dei redditi). - 1. I  redditi
          e  le  perdite  che  concorrono  a   formare   il   reddito
          complessivo degli enti  non  commerciali  sono  determinati
          distintamente per ciascuna categoria in base  al  risultato
          complessivo  di  tutti  i  cespiti  che  vi  rientrano.  Si
          applicano,  se  nel  presente  capo  non  e'   diversamente
          stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi
          delle varie categorie. Per  gli  immobili  riconosciuti  di
          interesse storico o artistico, ai  sensi  dell'articolo  10
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, il reddito medio ordinario di cui  all'articolo  37,
          comma 1, e' ridotto del 50  per  cento  e  non  si  applica
          comunque l'articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili
          locati non relativi all'impresa si  applicano  comunque  le
          disposizioni dell'articolo 90, comma  1,  quarto  e  quinto
          periodo. 
              2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti  non
          commerciali  hanno  l'obbligo  di  tenere  la  contabilita'
          separata. 
              3. Per l'individuazione dei beni  relativi  all'impresa
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65,  commi
          1 e 3-bis. 
              4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi  a
          beni e  servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di
          attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili
          per la parte del loro importo che corrisponde  al  rapporto
          tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che  concorrono
          a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
          tutti i ricavi e  proventi;  per  gli  immobili  utilizzati
          promiscuamente e' deducibile  la  rendita  catastale  o  il
          canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
          ammontare che corrisponde al predetto rapporto. 
              5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26  della
          legge 20 maggio 1985,  n.  222,  che  esercitano  attivita'
          commerciali, le spese relative all'opera  prestata  in  via
          continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
          ivi previsti. 
              6. Gli enti soggetti alle disposizioni  in  materia  di
          contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
          la  contabilita'  separata  qualora  siano   osservate   le
          modalita'   previste   per   la    contabilita'    pubblica
          obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti». 
              «Art.   145   (Regime   forfetario   degli   enti   non
          commerciali). - 1. Fatto  salvo  quanto  previsto,  per  le
          associazioni  sportive  dilettantistiche,  dalla  legge  16
          dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni  senza  scopo
          di  lucro  e  per  le  pro-loco,  dall'articolo  9-bis  del
          decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.  417,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti
          non commerciali ammessi alla contabilita'  semplificata  ai
          sensi dell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
          determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando
          all'ammontare  dei  ricavi  conseguiti  nell'esercizio   di
          attivita'  commerciali  il  coefficiente  di   redditivita'
          corrispondente  alla  classe  di  appartenenza  secondo  la
          tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei  componenti
          positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: 
              a) attivita' di prestazioni di servizi: 
              1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; 
              2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000,  coefficiente
          25 per cento; 
              b) altre attivita': 
              1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 
              2)   da   lire   50.000.001   a   lire   1.000.000.000,
          coefficiente 15 per cento. 
              2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita'  il  coefficiente
          si  determina  con  riferimento  all'ammontare  dei  ricavi
          relativi  all'attivita'  prevalente.  In   mancanza   della
          distinta annotazione dei ricavi si  considerano  prevalenti
          le attivita' di prestazioni di servizi. 
              3. Il regime forfetario previsto nel presente  articolo
          si estende di anno in anno qualora  i  limiti  indicati  al
          comma 1 non vengano superati. 
              4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione  annuale
          dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
          nel corso del quale e' esercitata  fino  a  quando  non  e'
          revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione
          e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
          effetto dall'inizio del periodo  d'imposta  nel  corso  del
          quale la dichiarazione stessa e' presentata. 
              5. Gli enti  che  intraprendono  l'esercizio  d'impresa
          commerciale esercitano  l'opzione  nella  dichiarazione  da
          presentare  ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni». 
              «Art.  146  (Oneri  deducibili).  -  1.   Dal   reddito
          complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili  nella
          determinazione  del  reddito  d'impresa  che   concorre   a
          formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e  g)  del
          comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso  degli  oneri
          dedotti  ai  sensi  del   presente   articolo,   le   somme
          corrispondenti concorrono a formare il reddito  complessivo
          del periodo di imposta nel quale l'ente  ha  conseguito  il
          rimborso». 
                
              «Art.  147  (Detrazione   d'imposta   per   oneri).   -
          Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
          ammontare, un importo pari al  19  per  cento  degli  oneri
          indicati alle lettere  a),  g),  h),  h-bis),  i),  i-bis),
          i-quater) e i-octies) del comma 1 dell'articolo 13-bis.  La
          detrazione spetta a condizione che  i  predetti  oneri  non
          siano deducibili nella determinazione dei  singoli  redditi
          che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di
          rimborso degli  oneri  per  i  quali  si  e'  fruito  della
          detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente
          ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo». 
              «Art. 148 (Enti di  tipo  associativo).  -  1.  Non  e'
          considerata commerciale l'attivita'  svolta  nei  confronti
          degli  associati  o  partecipanti,  in   conformita'   alle
          finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
          dagli altri enti non commerciali di  tipo  associativo.  Le
          somme versate dagli associati o partecipanti  a  titolo  di
          quote o contributi associativi non concorrono a formare  il
          reddito complessivo. 
              2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
          attivita'  commerciali,  salvo  il  disposto  del   secondo
          periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di  beni
          e le prestazioni di servizi agli associati  o  partecipanti
          verso pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi  i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
          diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
          reddito complessivo come componenti del reddito di  impresa
          o come redditi diversi secondo che le  relative  operazioni
          abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'. 
              3.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,  religiose,  sportive  dilettantistiche  non  si
          considerano commerciali  le  attivita'  svolte  in  diretta
          attuazione  degli  scopi  istituzionali,  effettuate  verso
          pagamento di corrispettivi specifici  nei  confronti  degli
          iscritti, associati o partecipanti, di  altre  associazioni
          che  svolgono  la  medesima  attivita'  e  che  per  legge,
          regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di
          un'unica organizzazione locale o nazionale, dei  rispettivi
          associati o partecipanti e dei tesserati  dalle  rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli
          associati. 
              4. La disposizione del comma 3 non si  applica  per  le
          cessioni di beni nuovi prodotti  per  la  vendita,  per  le
          somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
          energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
          di  alloggio,  di  trasporto  e  di  deposito  e   per   le
          prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne'  per  le
          prestazioni  effettuate   nell'esercizio   delle   seguenti
          attivita': 
              a) gestione di spacci aziendali e di mense; 
              b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
              c)  gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a   carattere
          commerciale; 
              d) pubblicita' commerciale; 
              e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
              5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
          tra gli enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),
          della legge 25  agosto  1991,  n.  287,  le  cui  finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno, non  si  considerano  commerciali,  anche  se
          effettuate verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le
          sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da  bar
          ed  esercizi  similari  e  l'organizzazione  di  viaggi   e
          soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
          strettamente  complementari  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
              6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici  di
          cui al comma 5 non  e'  considerata  commerciale  anche  se
          effettuata  da  associazioni  politiche,  sindacali  e   di
          categoria,  nonche'  da  associazioni  riconosciute   dalle
          confessioni religiose con le quali lo  Stato  ha  stipulato
          patti, accordi o  intese,  sempreche'  sia  effettuata  nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
              7. Per le organizzazioni sindacali e di  categoria  non
          si  considerano  effettuate  nell'esercizio  di   attivita'
          commerciali  le  cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in
          deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
          collettivi  di  lavoro,   nonche'   l'assistenza   prestata
          prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti  in
          materia  di  applicazione  degli  stessi  contratti  e   di
          legislazione sul  lavoro,  effettuate  verso  pagamento  di
          corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano  i  costi
          di diretta imputazione. 
              8. Le disposizioni di cui ai commi  3,  5,  6  e  7  si
          applicano a condizione che le associazioni  interessate  si
          conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
          atti costitutivi o statuti redatti  nella  forma  dell'atto
          pubblico  o   della   scrittura   privata   autenticata   o
          registrata: 
              a) divieto di  distribuire  anche  in  modo  indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge; 
              b) obbligo di devolvere  il  patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita',  sentito  l'organismo   di   controllo   di   cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
              c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente     la
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione; 
              d) obbligo di redigere e di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
              e) eleggibilita' libera  degli  organi  amministrativi,
          principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,  comma
          2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea  dei  soci,
          associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione  ed
          esclusione, criteri e idonee  forme  di  pubblicita'  delle
          convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
          bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza
          per le associazioni il cui atto costitutivo,  anteriore  al
          1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di  voto  ai  sensi
          dell'articolo 2532,  ultimo  comma,  del  codice  civile  e
          sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello  nazionale
          e siano prive di organizzazione a livello locale; 
              f)  intrasmissibilita'   della   quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa. 
              9. Le disposizioni di cui alle lettere  c)  ed  e)  del
          comma  8  non  si  applicano  alle  associazioni  religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria pari al 19
          per cento dell'onere rimborsato.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017, si veda la  nota  all'articolo
          3. 
              - Per il testo  dell'articolo  83  del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017, si veda la  nota  all'articolo
          27.