Art. 31 
 
               Struttura del Commissario straordinario 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario,   nell'ambito   delle   proprie
competenze e funzioni,  opera  con  piena  autonomia  amministrativa,
finanziaria  e  contabile  in  relazione  alle  risorse  assegnate  e
disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2,
anche in aree e unita' organizzative con  propri  atti  in  relazione
alle specificita' funzionali e di competenza. 
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre
che dell'Unita' tecnica di cui  all'articolo  18,  comma  4,  di  una
struttura posta  alle  sue  dirette  dipendenze,  le  cui  sedi  sono
individuate a Roma e  quelle  operative  a  Napoli  e  nell'Isola  di
Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite massimo  di  12
unita'  di  personale  non  dirigenziale  e  1  unita'  di  personale
dirigenziale di livello non generale, scelte tra il  personale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente  educativo  ed  amministrativo   tecnico   ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Si  puo'  avvalere  altresi'  di  un  numero
massimo di 3 esperti, nominati con proprio  provvedimento,  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi  dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi  ordinamenti,  conservando  lo  stato   giuridico   e   il
trattamento   economico    fondamentale    dell'amministrazione    di
appartenenza.  Al  personale  non  dirigenziale  della  struttura  e'
riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio,  ivi   compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non  dirigenziale  del
comparto della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Al  dirigente
della struttura e'  riconosciuta  la  retribuzione  di  posizione  in
misura  equivalente  ai  valori  economici  massimi   attribuiti   ai
dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, nonche' un'indennita'  sostitutiva  della  retribuzione  di
risultato,   determinata   con    provvedimento    del    Commissario
straordinario, di  importo  non  superiore  al  50  per  cento  della
retribuzione di posizione. Resta a carico  delle  amministrazioni  di
provenienza  il  trattamento  fondamentale  mentre  sono   a   carico
esclusivo della contabilita' speciale intestata  al  Commissario  gli
oneri relativi al trattamento economico non fondamentale. 
  4. Al compenso spettante agli esperti di cui  al  comma  2  nonche'
alle spese per il  funzionamento  della  struttura  commissariale  si
provvede  con  le  risorse  della  contabilita'   speciale   prevista
dall'articolo 19. 
  5.  Al  Commissario  straordinario,  agli   esperti,   nonche'   ai
componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le  spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di
Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a
carico delle  risorse  di  cui  alla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 19. 
  6. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi  di  un  comitato
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata  esperienza  in
materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela  e  valorizzazione
dei beni culturali e  di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del  comitato
sono  regolati  con  provvedimenti  del  Commissario   straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al
comitato tecnico scientifico  non  e'  dovuta  la  corresponsione  di
gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni  si  fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita' speciale di
cui all'articolo 19. 
  7. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  Commissario  straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse
disponibili: 
    a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in servizio presso la struttura  direttamente  impegnato  nelle
attivita'  di  cui  all'articolo  17,  puo'  essere  riconosciuta  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,  oltre  a
quelle gia' previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
    b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente
impegnato  nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  17,  puo'  essere
attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione  mensile
di posizione prevista dall'ordinamento di  appartenenza,  commisurata
ai giorni di effettivo impiego. 
  8. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nei  limiti
massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018  e  1.400.000  annui
per gli anni 2019 e 2020,  a  valere  sulle  risorse  presenti  sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19.