Art. 31 
 
                           Marchi storici 
 
  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). -  1.  I
titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa  registrati  da
almeno cinquanta anni o per i quali sia  possibile  dimostrare  l'uso
continuativo  da   almeno   cinquanta   anni,   utilizzati   per   la
commercializzazione di prodotti o servizi  realizzati  in  un'impresa
produttiva  nazionale  di  eccellenza   storicamente   collegata   al
territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del  marchio  nel
registro  dei  marchi  storici  di   interesse   nazionale   di   cui
all'articolo 185-bis. 
      2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e'
istituito il logo "Marchio storico di  interesse  nazionale"  che  le
imprese iscritte nel registro di cui  all'articolo  185-bis,  possono
utilizzare per  le  finalita'  commerciali  e  promozionali.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati  i  criteri
per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale"."; 
    b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 185-bis. -  (Registro  speciale  dei  marchi  storici  di
interesse nazionale). - 1. E' istituito,  presso  l'Ufficio  italiano
brevetti e marchi, il  registro  speciale  dei  marchi  storici  come
definiti dall'articolo 11-ter. 
      2. L'iscrizione al registro  speciale  dei  marchi  storici  e'
effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo  del
marchio. 
      Art. 185-ter. - (Valorizzazione dei marchi storici nelle  crisi
di impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali  e
la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul  territorio  nazionale,
e' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  il  Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il  predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati  a  condizioni  di
mercato, nel rispetto di quanto previsto  dalla  Comunicazione  della
Commissione (( recante orientamenti )) sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del  ri-schio
(2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di  gestione  e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo. 
  2. L'impresa titolare o licenziataria di un  marchio  iscritto  nel
registro speciale di cui all'articolo  185-bis  ((  o,  comunque,  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo  11-ter,  ))  che  intenda
chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello  principale,
per cessazione dell'attivita' svolta  o  per  delocalizzazione  della
stessa  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  con   conseguente
licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al  Ministero  dello
sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o
delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare: 
        a) i motivi economici, finanziari o tecnici del  progetto  di
chiusura o delocalizzazione; 
        b) le azioni tese a  ridurre  gli  impatti  occupazionali  ((
attraverso incentivi )) all'uscita, prepensionamenti,  ricollocazione
di dipendenti all'interno del gruppo; 
        c)  le  azioni  che  intende  intraprendere  per  trovare  un
acquirente; 
        d) le opportunita' per i dipendenti di presentare  un'offerta
pubblica di acquisto ed ogni altra  possibilita'  di  recupero  degli
asset da parte degli stessi. 
      3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2,  il  Ministero
dello sviluppo economico avvia il procedimento  per  l'individuazione
degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1. 
      4. La violazione degli obblighi informativi di cui al  comma  2
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei
confronti  del  titolare  dell'impresa   titolare   o   licenziataria
esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.». 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono  destinati  30
milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui  al
presente  articolo,  relativamente  alle  operazioni  finalizzate  al
finanziamento di progetti  di  valorizzazione  economica  dei  marchi
storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie  o  licenziatarie
del marchio storico possono  accedere  alla  garanzia  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  col  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita',  le
condizioni e i limiti per la concessione della garanzia. 
  3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso  pubblico,  in  possesso  ((
degli specifici requisiti )) professionali necessari all'espletamento
dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in  deroga
agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per  l'attuazione  del  presente
comma e' autorizzata la spesa  di  400.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  2  e  3  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50.