(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
               Rapporto tra procedimento disciplinare 
                        e procedimento penale 
 
    1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in  tutto
o  in  parte,  ad  oggetto  fatti  in  relazione  ai  quali   procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le  disposizioni  degli
articoli 55-ter e quater, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2.  L'amministrazione,  nei  casi  di  particolare   complessita'
dell'accertamento  del  fatto  addebitato  al  dirigente  e,   quando
all'esito dell'istruttoria, non disponga di  elementi  sufficienti  a
motivare   l'irrogazione   della   sanzione,   puo'   sospendere   il
procedimento disciplinare attivato. 
    3. Nel caso  del  procedimento  disciplinare  sospeso,  ai  sensi
dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora  per  i
fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che  il  «fatto  addebitato
non sussiste o non costituisce illecito penale» o che «l'imputato non
l'ha commesso» o altra formulazione analoga, l'autorita' disciplinare
procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma  4,
del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  riprende  il   procedimento
disciplinare ed adotta le determinazioni  conclusive,  applicando  le
disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura  penale.
In questa ipotesi, ove  nel  procedimento  disciplinare  sospeso,  al
dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali  vi
sia stata  assoluzione,  siano  state  contestate  altre  violazioni,
oppure i fatti  contestati,  pur  non  costituendo  illeciti  penali,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni,  nei  tempi  e  secondo  le  modalita'
stabilite dell'art. 55-ter,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    4. Se il procedimento disciplinare non sospeso  si  sia  concluso
con  l'irrogazione  della  sanzione  del  licenziamento,   ai   sensi
dell'art.  28   (Codice   disciplinare)   comma   8,   punto   2   e,
successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza
penale irrevocabile di  assoluzione,  che  riconosce  che  il  «fatto
addebitato non sussiste o non  costituisce  illecito  penale»  o  che
«l'imputato non l'ha commesso» o altra formulazione analoga,  ove  il
medesimo procedimento sia riaperto e  si  concluda  con  un  atto  di
archiviazione, ai  sensi  dell'art.  55-ter,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001, il dirigente ha  diritto  dalla  data  della
sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso  l'ente,
anche in soprannumero, nella medesima sede o in altra  sede,  nonche'
all'affidamento  di  un  incarico  di  valore  equivalente  a  quello
posseduto  all'atto  del  licenziamento.  Analoga  disciplina   trova
applicazione nel caso che  l'assoluzione  del  dirigente  consegua  a
sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 
    5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente  ha
diritto a tutti gli  assegni  che  sarebbero  stati  corrisposti  nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale  periodo
di sospensione antecedente, nonche' della retribuzione  di  posizione
in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza,  gli
stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite  e  ai
figli. 
    6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui  al  comma  1,  siano  state  contestate  al  dirigente  altre
violazioni, ovvero nel caso in  cui  le  violazioni  siano  rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato  al  licenziamento,
il procedimento disciplinare  viene  riaperto  secondo  le  procedure
previste dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.