(Allegato A-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
                   Revisore contabile indipendente 
 
    1. L'ente locale ha l'obbligo di avvalersi  della  figura  di  un
revisore contabile indipendente che assume l'incarico  di  effettuare
le  verifiche   amministrativo-contabili   di   tutti   i   documenti
giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione,
della loro pertinenza al piano finanziario preventivo  o  rimodulato,
della esattezza ed ammissibilita' delle spese in relazione  a  quanto
disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili
e da quanto indicato nel Manuale unico per  la  rendicontazione.  Gli
esiti dell'attivita' di verifica sono riportati nel  «certificato  di
revisione», di cui al manuale unico di rendicontazione,  da  allegare
alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30. 
    2. L'incarico di revisione puo' essere affidato a: 
      a) professionisti  (revisori  contabili  iscritti  al  registro
tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze  o  revisori
dei conti degli  enti  locali  iscritti  all'albo  tenuto  presso  il
Ministero dell'interno); 
      b) societa' di servizi o di revisione contabile. In questo caso
e' necessario che il soggetto preposto alla  firma  (persona  fisica)
sia iscritto al registro tenuto presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e sia munito di formale delega  per  la  sottoscrizione
della documentazione in nome e per conto della societa' di servizi  o
di revisione. 
    3. L'atto di conferimento dell'incarico al revisore  indipendente
deve specificare le attivita' di  revisione  affidate  ai  sensi  del
presente articolo.