Art. 31 
 
                Omesso versamento dell'imposta unica 
 
  1. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore
del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore  ed  evitare
fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri  e
le competenze del Questore, nonche' i divieti di offerta al  pubblico
di gioco in assenza di concessione statale  o  di  autorizzazione  di
pubblica sicurezza e le relative sanzioni  penali  ed  amministrative
previste, e' disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si  offrono  al
pubblico scommesse e concorsi  pronostici  qualora  il  soggetto  che
gestisce il punto di vendita ((risulti debitore dell'imposta unica di
cui al decreto legislativo)) 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad  una
sentenza, anche non definitiva, la cui esecutivita' non sia  sospesa.
La chiusura diventa definitiva con il passaggio  in  giudicato  della
sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresi' ai
punti vendita  dei  soggetti  per  conto  dei  quali  l'attivita'  e'
esercitata, che ((risultino debitori dell'imposta  unica  di  cui  al
decreto legislativo)) 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via  solidale
con  il  soggetto  gestore  del  punto  vendita.   Il   provvedimento
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  contiene  l'invito  al
pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto  dovuto  per
effetto della sentenza di condanna e ((l'intimazione della chiusura))
se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova  dell'avvenuto
pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo
il  competente  Comando  della  Guardia  di  Finanza  per   procedere
all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione  della  chiusura
dell'esercizio, il soggetto sanzionato  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da  euro  diecimila  a  euro  trentamila,  oltre  alla
chiusura dell'esercizio  in  forma  coattiva.  In  caso  di  sentenza
favorevole al contribuente  successiva  al  versamento  del  tributo,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme
dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal  suo
deposito. 
  2.   L'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,   nell'ambito
dell'attivita' ordinaria di controllo  dei  pagamenti  da  parte  dei
soggetti  obbligati,  procede  a  diffidare  coloro   che   risultino
inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto  dovuto  a
titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed  interessi  entro  trenta
giorni. In caso di mancato versamento nei termini  di  cui  al  primo
periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione
delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti.  Il
soggetto obbligato e' tenuto a reintegrare la garanzia entro  novanta
giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
          «Riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e
          sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della
          legge 3 agosto 1998, n. 288» e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          3 febbraio 1999, n. 27.