Art. 31 
 
                           Marchi storici 
 
  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente:  «Art.  11-ter
(Marchio  storico  di  interesse  nazionale).  -  1.  I  titolari   o
licenziatari esclusivi  di  marchi  d'impresa  registrati  da  almeno
cinquanta  anni  o  per  i  quali  sia  possibile  dimostrare   l'uso
continuativo  da   almeno   cinquanta   anni,   utilizzati   per   la
commercializzazione di prodotti o servizi  realizzati  in  un'impresa
produttiva  nazionale  di  eccellenza   storicamente   collegata   al
territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del  marchio  nel
registro  dei  marchi  storici  di   interesse   nazionale   di   cui
all'articolo 185-bis. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico  e'  istituito
il logo «Marchio storico  di  interesse  nazionale»  che  le  imprese
iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare
per le finalita' commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al
primo periodo sono altresi' specificati i criteri per l'utilizzo  del
logo «Marchio storico di interesse nazionale».»; 
    b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i  seguenti:  «Art.  185-bis
(Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale).  -  1.
E'  istituito,  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  il
registro speciale dei  marchi  storici  come  definiti  dall'articolo
11-ter. 
  2.  L'iscrizione  al  registro  speciale  dei  marchi  storici   e'
effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo  del
marchio. 
  Art.  185-ter  (Valorizzazione  dei  marchi  storici  nelle   crisi
d'impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali  e
la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul  territorio  nazionale,
e' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  il  Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il  predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati  a  condizioni  di
mercato, nel rispetto di quanto previsto  dalla  Comunicazione  della
commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato  destinati
a promuovere  gli  investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio
(2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di  gestione  e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo. 
    2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto  nel
registro speciale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere il
sito  produttivo  di  origine  o  comunque  quello  principale,   per
cessazione dell'attivita' svolta o per delocalizzazione della  stessa
al di fuori del territorio nazionale, con  conseguente  licenziamento
collettivo,  notifica  senza  ritardo  al  Ministero  dello  sviluppo
economico  le  informazioni  relative  al  progetto  di  chiusura   o
delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare: 
      a) i motivi economici, finanziari o  tecnici  del  progetto  di
chiusura o delocalizzazione; 
      b)  le  azioni  tese  a  ridurre  gli   impatti   occupazionali
attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di
dipendenti all'interno del gruppo; 
      c)  le  azioni  che  intende  intraprendere  per   trovare   un
acquirente; 
      d) le opportunita' per i dipendenti  di  presentare  un'offerta
pubblica di acquisto ed ogni altra  possibilita'  di  recupero  degli
asset da parte degli stessi. 
    3. A seguito dell'informativa di cui al  comma  2,  il  Ministero
dello sviluppo economico avvia il procedimento  per  l'individuazione
degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1. 
    4. La violazione degli obblighi informativi di  cui  al  comma  2
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei
confronti  del  titolare  dell'impresa   titolare   o   licenziataria
esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.». 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono  destinati  30
milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui  al
presente  articolo,  relativamente  alle  operazioni  finalizzate  al
finanziamento di progetti  di  valorizzazione  economica  dei  marchi
storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie  o  licenziatarie
del marchio storico possono  accedere  alla  garanzia  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  col  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita',  le
condizioni e i limiti per la concessione della garanzia. 
  3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico,  in  possesso  dei
specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per  l'attuazione  del  presente
comma e' autorizzata la spesa  di  400.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  2  e  3  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50.