Articolo 31 - Funzioni del Comitato di follow-up della Convenzione 1 Il Comitato di follow-up della Convenzione e' responsabile del follow-up dell'attuazione della presente Convenzione. 2 Il Comitato di follow-up adotta e modifica l'elenco delle organizzazioni sportive di cui all'articolo 3, paragrafo 2, assicurandosi che sia reso pubblico in modo adeguato. 3 Il Comitato di follow-up della Convenzione puo', in particolare: a formulare raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare ai fini della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale; b se del caso, formulare raccomandazioni alle Parti a seguito della pubblicazione di documenti esplicativi, e previa consultazione preliminare dei rappresentanti delle organizzazioni sportive e degli operatori di scommesse sportive, in particolare sui seguenti aspetti: -i criteri che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni sportive e dagli operatori di scommesse sportive al fine di trarre vantaggio dallo scambio di informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della Convenzione; -altre modalita' volte a rafforzare la cooperazione operativa tra le autorita' pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse, come indicato nella presente Convenzione; c informare il pubblico e le pertinenti organizzazioni internazionali delle attivita' svolte nel quadro della presente Convenzione; d esprimere un parere al Comitato dei Ministri in merito alle richieste di Stati non membri del Consiglio d'Europa di essere invitati dal Comitato dei Ministri a firmare la Convenzione in forza dell'articolo 32, paragrafo 2. 4 Al fine di esercitare le proprie funzioni il Comitato di follow-up della Convenzione puo', di propria iniziativa, organizzare riunioni di esperti. 5 Il Comitato di follow-up della Convenzione, previo accordo della Parte interessata, organizza visite alle Parti.