Art. 31 
 
Segretariati distrettuali del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
                              culturali 
 
  1. I Segretariati distrettuali  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, uffici di  livello  dirigenziale  non  generale,
svolgono compiti di coordinamento  e  supporto  amministrativo  delle
strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio  di  loro
competenza. 
  2. Il segretario distrettuale, in particolare: 
  a) esercita funzioni ispettive a livello territoriale,  secondo  le
indicazioni fornite dal Segretariato generale; 
  b) cura la gestione  delle  risorse  umane  e  assicura  i  servizi
amministrativi  di  supporto  agli  uffici  periferici  operanti  sul
territorio di competenza, provvedendo altresi' all'individuazione dei
relativi fabbisogni formativi; 
  c) adotta a livello periferico tutti i provvedimenti necessari alla
promozione del benessere sui luoghi di lavoro  e  alla  conciliazione
dei tempi di vita-lavoro, anche mediante la promozione del lavoro  in
modalita' agile; 
  d) cura le relazioni sindacali e  la  contrattazione  collettiva  a
livello territoriale; 
  e) propone,  mediante  piani  di  azione  e  progetti  territoriali
coordinati   a   livello   territoriale,   strategie   unitarie   per
l'efficientamento  dell'amministrazione  attraverso   le   tecnologie
dell'informazione   e   della   comunicazione,    assicurandone    il
monitoraggio e verificandone l'attuazione; 
  f) svolge le  funzioni  di  stazione  appaltante  per  conto  delle
strutture periferiche per l'affidamento dei contratti di appalto o di
concessione, nei limiti di valore e di oggetto definiti  dal  decreto
di natura non  regolamentare  previsto  dall'articolo  23,  comma  2,
lettera b); 
  g)  assicura  il  supporto  amministrativo  a  tutti   gli   uffici
periferici, che svolgono  le  funzioni  di  stazione  appaltante  nei
limiti di valore e di oggetto definiti  dal  decreto  di  natura  non
regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), per  la
predisposizione  degli  atti  di  gara  di  appalti   e   concessioni
rientranti nelle loro competenze; svolge  attivita'  di  controllo  e
raccordo con la Direzione generale Contratti e concessioni sugli atti
di gara di  appalti  e  concessioni  posti  in  essere  dagli  uffici
periferici; 
  h) svolge attivita' di supporto e consulenza agli uffici periferici
del   Ministero   con   riguardo   ai   rapporti   di    partenariato
pubblico-privato nonche' in  materia  di  determinazione  dei  canoni
concessori, sponsorizzazioni, liberalita' e mecenatismo; 
  i) riferisce periodicamente al Segretario generale e  ai  direttori
generali centrali di settore in merito all'andamento delle  attivita'
degli uffici periferici del  Ministero  operanti  nel  territorio  di
competenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi; 
  l) raccoglie le indicazioni degli uffici periferici  del  Ministero
relative alle  proposte  di  interventi  da  inserire  nei  programmi
annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa e le trasmette ai
direttori generali centrali e al Segretario generale; 
  m) predispone, d'intesa con le  regioni,  i  programmi  e  i  piani
finalizzati  all'attuazione  degli  interventi  di  riqualificazione,
recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni  di
tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione  generale
Creativita' contemporanea  e  rigenerazione  urbana  e,  per  i  beni
dichiarati di notevole  interesse  pubblico,  con  la  Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio competente; 
  n) dispone, su proposta della  Soprintendenza  competente,  con  le
modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 1,  comma  314,  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  il  concorso  del  Ministero  nelle  spese
effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni  culturali
per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e  35
del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del Codice; 
  o) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza  ai
fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h); 
  p)  concorda  con   i   titolari   degli   uffici   periferici   le
determinazioni di carattere intersettoriale afferenti alle competenze
di  piu'  Direzioni  generali  e  rientranti   nel   proprio   ambito
territoriale. 
  3. L'incarico di segretario distrettuale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e' conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma
5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  dal  Segretario
generale. 
  4. I Segretariati distrettuali costituiscono centri  di  costo  del
Segretariato generale da  cui  dipendono  contabilmente;  per  quanto
riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale,  dipendono
dalla Direzione  generale  Organizzazione;  per  quanto  riguarda  le
funzioni   relative   all'esercizio   dell'attivita'    contrattuale,
dipendono dalla Direzione generale Contratti e concessioni. 
  5.  I  Segretariati  distrettuali  sono  individuati  con   decreto
ministeriale  di  natura  non   regolamentare   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 31: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 314, legge  27
          dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
              «314. A decorrere dal 1°  gennaio  2019,  i  contributi
          previsti  dall'art.  35  del  codice  di  cui  al   decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  sono  concessi  nel
          limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019  e  di
          20 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
          secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del  rispetto
          dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art.  1,
          comma 26-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e' abrogato e, all'art. 31, comma 2-bis, del codice
          di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole:  "
          dagli articoli 35 e " sono  sostituite  dalle  seguenti:  "
          dall'articolo "». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  34  e  35  del
          decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art.  34  (Oneri  per  gli   interventi   conservativi
          imposti). -  1.  Gli  oneri  per  gli  interventi  su  beni
          culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
          sensi  dell'art.  32,  sono  a  carico  del   proprietario,
          possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
          particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
          godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
          in parte  alla  relativa  spesa.  In  tal  caso,  determina
          l'ammontare dell'onere  che  intende  sostenere  e  ne  da'
          comunicazione all'interessato. 
              2. Se le spese  degli  interventi  sono  sostenute  dal
          proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
          al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
          sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti  dell'ammontare
          determinato ai sensi del comma 1. 
              3.   Per   le   spese   degli   interventi    sostenute
          direttamente, il Ministero determina la somma  da  porre  a
          carico del proprietario, possessore o detentore, e ne  cura
          il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
          di riscossione coattiva delle  entrate  patrimoniali  dello
          Stato. 
              Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il
          Ministero ha facolta' di concorrere  alla  spesa  sostenuta
          dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
          per l'esecuzione degli interventi  previsti  dall'art.  31,
          comma 1, per un ammontare non superiore  alla  meta'  della
          stessa. Se gli interventi sono di particolare  rilevanza  o
          riguardano beni in uso o godimento pubblico,  il  Ministero
          puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. 
              2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  agli
          interventi sugli archivi  storici  previsti  dall'art.  30,
          comma 4. 
              3.  Per  la  determinazione   della   percentuale   del
          contributo di cui al  comma  1  si  tiene  conto  di  altri
          contributi  pubblici  e  di  eventuali  contributi  privati
          relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti   benefici
          fiscali.». 
              - Per l'art. 37  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 18. 
              - Per l'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.