Art. 31 Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attivita' culturali 1. I Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, uffici di livello dirigenziale non generale, svolgono compiti di coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio di loro competenza. 2. Il segretario distrettuale, in particolare: a) esercita funzioni ispettive a livello territoriale, secondo le indicazioni fornite dal Segretariato generale; b) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul territorio di competenza, provvedendo altresi' all'individuazione dei relativi fabbisogni formativi; c) adotta a livello periferico tutti i provvedimenti necessari alla promozione del benessere sui luoghi di lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, anche mediante la promozione del lavoro in modalita' agile; d) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello territoriale; e) propone, mediante piani di azione e progetti territoriali coordinati a livello territoriale, strategie unitarie per l'efficientamento dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione; f) svolge le funzioni di stazione appaltante per conto delle strutture periferiche per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b); g) assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici, che svolgono le funzioni di stazione appaltante nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), per la predisposizione degli atti di gara di appalti e concessioni rientranti nelle loro competenze; svolge attivita' di controllo e raccordo con la Direzione generale Contratti e concessioni sugli atti di gara di appalti e concessioni posti in essere dagli uffici periferici; h) svolge attivita' di supporto e consulenza agli uffici periferici del Ministero con riguardo ai rapporti di partenariato pubblico-privato nonche' in materia di determinazione dei canoni concessori, sponsorizzazioni, liberalita' e mecenatismo; i) riferisce periodicamente al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attivita' degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi; l) raccoglie le indicazioni degli uffici periferici del Ministero relative alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa e le trasmette ai direttori generali centrali e al Segretario generale; m) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana e, per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico, con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente; n) dispone, su proposta della Soprintendenza competente, con le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il concorso del Ministero nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del Codice; o) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h); p) concorda con i titolari degli uffici periferici le determinazioni di carattere intersettoriale afferenti alle competenze di piu' Direzioni generali e rientranti nel proprio ambito territoriale. 3. L'incarico di segretario distrettuale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario generale. 4. I Segretariati distrettuali costituiscono centri di costo del Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione; per quanto riguarda le funzioni relative all'esercizio dell'attivita' contrattuale, dipendono dalla Direzione generale Contratti e concessioni. 5. I Segretariati distrettuali sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 314, legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «314. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art. 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' abrogato e, all'art. 31, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: " dagli articoli 35 e " sono sostituite dalle seguenti: " dall'articolo "». - Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da' comunicazione all'interessato. 2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1. 3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30, comma 4. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.». - Per l'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 18. - Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4. - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12.