Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 69 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                            Archiviazione 
 
  1. All'articolo  69  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «quando l'azione amministrativa  si  e'»
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «ove   valuti   che   l'azione
amministrativa si sia»; 
    b) al comma 4, dopo le  parole  «procuratore  regionale,  e'»  e'
inserita la seguente: «tempestivamente». 
 
          Note all'art. 31: 
 
              - Si riporta l'articolo 69 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 69 (Archiviazione). 1. Quando, anche a  seguito
          di invito a dedurre, la notizia di danno risulta  infondata
          o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in  giudizio
          la contestazione di responsabilita', il pubblico  ministero
          dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio. 
                2.   Il   pubblico   ministero    dispone    altresi'
          l'archiviazione per assenza di colpa grave ove  valuti  che
          l'azione amministrativa si sia conformata  al  parere  reso
          dalla Corte  dei  conti  in  via  consultiva,  in  sede  di
          controllo e in favore degli enti locali  nel  rispetto  dei
          presupposti generali per il rilascio dei medesimi. 
                3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato,
          e' sottoposto al visto del procuratore regionale. 
                4.  Il  decreto   di   archiviazione,   vistato   dal
          procuratore regionale,  e'  tempestivamente  comunicato  al
          destinatario dell'invito a dedurre. 
                (Omissis).».