Art. 31 
 
 
                Omesso versamento dell'imposta unica 
 
  1. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore
del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e  la  tutela  del
giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi
restando i poteri e le competenze del Questore, nonche' i divieti  di
offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale  o  di
autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed
amministrative previste, e' disposta, con provvedimento  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei  quali
si offrono al pubblico scommesse e  concorsi  pronostici  qualora  il
soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore  d'imposta
unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre  1998  n.  504,  in
base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui  esecutivita'  non
sia sospesa. La chiusura  diventa  definitiva  con  il  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna.  La  presente  disposizione  si
applica altresi' ai punti vendita dei soggetti per  conto  dei  quali
l'attivita' e' esercitata, che risultino debitori d'imposta unica  di
cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504,  anche  in  via
solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il  provvedimento
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  contiene  l'invito  al
pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto  dovuto  per
effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura  se,
decorso il periodo previsto,  non  sia  fornita  prova  dell'avvenuto
pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo
il  competente  Comando  della  Guardia  di  Finanza  per   procedere
all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione  della  chiusura
dell'esercizio, il soggetto sanzionato  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da  euro  diecimila  a  euro  trentamila,  oltre  alla
chiusura dell'esercizio  in  forma  coattiva.  In  caso  di  sentenza
favorevole al contribuente  successiva  al  versamento  del  tributo,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme
dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal  suo
deposito. 
  2.   L'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,   nell'ambito
dell'attivita' ordinaria di controllo  dei  pagamenti  da  parte  dei
soggetti  obbligati,  procede  a  diffidare  coloro   che   risultino
inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto  dovuto  a
titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed  interessi  entro  trenta
giorni. In caso di mancato versamento nei termini  di  cui  al  primo
periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione
delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti.  Il
soggetto obbligato e' tenuto a reintegrare la garanzia entro  novanta
giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.